Il tribunale di Torino sulla violazione di disegno e sul valore artistico richiesto per la tutela di diritto d’autore

Con sentenza del 20 dicembre 2024 nel caso r.g. 24829/2021, il Tribunale delle Imprese di Torino si è pronunciato su contraffazione di disegni registrati, violazione di diritti d’autore e concorrenza sleale in relazione ai braccialetti e anelli della linea Iconic Motion di RF Jewels, asseritamente contraffatti dai monili della linea “Modo” di un’azienda concorrente.

 

RF Jewels affermava che i propri gioielli fossero caratterizzati dal fatto di presentare una struttura rigida e, al suo interno, un binario di scorrimento in cui si muovono lettere intercambiabili per formare parole differenti e consentire così il massimo grado di personalizzazione. Secondo l’attrice, i relativi disegni registrati erano violati dai gioielli della convenuta, a loro volta caratterizzati da una struttura rigida e scomponibile, con all’interno lettere in movimento personalizzabili a piacimento. Inoltre, la commercializzazione dei gioielli avversari costituiva violazione dei diritti d’autore dell’attrice sui propri gioielli e concorrenza sleale.

 

La decisione in commento, in aderenza alle conclusioni del CTU, conclude tuttavia in primo luogo che i disegni registrati attorei non ricomprendono le caratteristiche della mobilità e intercambiabilità delle lettere, non essendo queste percepibili dalle relative rappresentazioni, in cui semplicemente le lettere erano raffigurate in posizione statica. In merito, viene anche rigettata la tesi dell’attrice secondo cui nei propri disegni registrati era stata fatta una “rinuncia visiva” alle lettere in questione (c.d. “color shading”), proprio a indicarne l’intercambiabilità; infatti, una simile rinuncia richiede “una chiara ed inequivocabile differenza visiva fra le parti che sono oggetto di protezione del modello e le parti che devono invece essere intese come oggetto di rinuncia”, differenza che invece secondo il CTU “non è minimamente percepibile” nei disegni in questione.

 

Detto ciò, il tribunale conferma comunque la validità di tutti i modelli attorei eccetto uno (l’ultimo qui sotto, n. 12, dichiarato nullo per mancanza di carattere individuale). Di seguito si riportano a sinistra i modelli azionati e a destra le anteriorità prodotte dalla convenuta, con cui il CTU ha operato il confronto:

A sx i disegni azionati, a dx le anteriorità prodotte dalla convenuta

In particolare, secondo il CTU l’impressione generale dei modelli registrati attorei è diversa da quella delle anteriorità opposte per via della particolare configurazione sia della parte inferiore – “data dal corpo curvo scatolare e dalla lamina traforata che definisce la faccia interna di tale corpo” – sia della parte superiore – “data dal corpo curvo a sezione trasversale appiattita e dall’apertura ricavata su tale corpo”. Tale configurazione, secondo il CTU, è notevolmente diversa dalla struttura completamente aperta che caratterizza i gioielli anteriori, formata essenzialmente da due elementi anulari affiancati e distanziati e da alcune traverse che collegano insieme i due elementi anulari.

 

In applicazione dei medesimi criteri, tuttavia, la decisione conclude che i disegni attorei non sono violati dai bracciali e anelli della convenuta, in quanto, come le anteriorità sopra riprodotte, “presentano una struttura aperta formata essenzialmente da due elementi anulari affiancati e distanziati e da alcune traverse che collegano insieme i due elementi anulari”. Di seguito alcune immagini dei prodotti della convenuta riprodotte nella sentenza:

La sentenza esclude altresì che i prodotti della convenuta possano violare i diritti d’autore dell’attrice sui prodotti in questione: i Giudici concludono infatti che non ne è stato provato il valore artistico richiesto dall’art. 2(1)(10) L.d.A. per la tutela di diritto d’autore dei prodotti di industrial design.

 

In merito, la sentenza precisa espressamente di ritenere di dover applicare tale requisito nonostante esso sia escluso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE formatasi a partire dal caso Cofemel, di cui abbiamo parlato tra l’altro qui, in questo blog: “Nella sentenza Cofemel la Corte di Giustizia è anche arrivata a puntualizzare come l’unico requisito richiesto per la protezione autorale di opere del disegno industriale debba essere il carattere creativo dell’opera. La Corte sostiene che si debba verificare se l’oggetto sia dotato dei requisiti minimi di creatività, senza che osti alla concessione della protezione l’eventuale insussistenza del carattere artistico. In forza di tale rinnovato orientamento, in molti Paesi europei la protezione è stata conferita, ad esempio, anche a capi di abbigliamento o oggetti di design industriale aventi un limitato grado di creatività. (…) Nonostante l’orientamento Cofemel, allo stato attuale la normativa interna che prevede il requisito del valore artistico è comunque vigente e deve dunque trovare applicazione”.

 

Peraltro, tale posizione del Tribunale Torinese, condivisa da altre corti di merito, appare in contrasto non solo con quella della CGUE, ma anche con quella della Corte di Cassazione, che già in diverse occasioni ha mostrato di aderire alla giurisprudenza Cofemel: si vedano le sentenze commentate qui (Kiko), qui (Vespa Piaggio) e qui (Castiglioni 1954).

 

Infine, la sentenza analizza le domande di accertamento della concorrenza sleale formulate dall’attrice. Da un lato ritiene che non sussistano le contestate imitazione servile e appropriazione di pregi, per via del fatto che “la mobilità e intercambiabilità di lettere e simboli non rivestono efficacia individualizzante” e che comunque erano già presenti nei modelli anteriori segnalati dalla convenuta. Dall’altro, invece, accerta la concorrenza sleale per pubblicità ingannevole, in quanto la convenuta aveva falsamente pubblicizzato i suoi prodotti come "il primo bracciale rigido modificabile", “un prodotto non ancora presente sul mercato”. Da qui anche l’ordine di rimozione del claim pubblicitario dal sito e da ogni materiale promozionale. Nessun risarcimento del danno viene tuttavia riconosciuto all’attrice in merito.

 

In conclusione, la decisione ha quindi respinto la maggior parte delle domande dell’attrice, che è stata perciò condannata a risarcire alla convenuta parte delle spese legali da questa sostenute.

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