UPC: la DL de L'Aja sul cambio di lingua
Con ordinanza del 18 ottobre 2023, la divisione locale dell'UPC de L'Aja ha disposto la modifica della lingua del procedimento (olandese) nella lingua di concessione del brevetto oggetto del giudizio, vale a dire l'inglese (ord. 581189/23 – UPC_CFI 239 /2023, Plant-e Knowledge B.V. vs Arkyne Technologies SL).
La società richiedente il cambiamento (la “Ricorrente”) è una società spagnola convenuta in un procedimento per contraffazione da due società olandesi (le “Resistenti” in relazione alla richiesta di cambio di lingua). Dopo aver ricevuto notifica dell’atto di citazione (statement of claims) in lingua olandese, prima di depositare la propria comparsa di costituzione (statement of defence), la ricorrente ha presentato istanza di cambio lingua in inglese, lingua nella quale è stato concesso il brevetto. Sosteneva di essere una piccola start-up spagnola in cui non si parlava olandese e per la quale i costi di traduzione causavano oneri finanziari sproporzionati e inutili, mentre la modifica di lingua non era contestabile dale Resistenti, trattandosi di società internazionali che utilizzavano l'inglese come lingua di lavoro.
In assenza di accordo tra le parti in merito a tale modifica, l’ordinanza si basa sulle seguenti disposizioni:
- Art. 49(5) UPCA: “Su richiesta di una delle parti e sentite le altre parti e il collegio competente, il presidente del Tribunale può, per motivi di equità e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, compresa la posizione delle parti, in particolare la posizione del convenuto, disporre l’uso della lingua in cui è stato concesso il brevetto come lingua del procedimento”;
- R. 323.1 RoP “Se una parte desidera utilizzare la lingua in cui è stato concesso il brevetto come lingua del procedimento, ai sensi dell'art. 49(5) UPCA, la parte deve includere tale domanda nell’atto di citazione [statement of claims], nel caso dell’attore, o nella comparsa di costituzione [statement of defence], nel caso del convenuto. Il giudice relatore trasmette il ricorso al presidente del Tribunale”.
Il Presidente del Tribunale ha quindi accolto la domanda sulla base dei seguenti motivi:
i) la R. 323.1 RoP fissa il termine entro il quale il ricorrente può chiedere il cambio di lingua al più tardi al momento della comparsa di costituzione, ma non impedisce che la richiesta possa essere presentata prima;
ii) è pacifico che entrambe le parti abbiano una buona padronanza dell'inglese, che sia una delle loro lingue di lavoro nonché la lingua in cui si erano svolti gli scambi precedenti all'azione di contraffazione. Di conseguenza, l’uso dell’inglese non pregiudicherebbe gli interessi delle Resistenti;
iii) “essere citati davanti al Tribunale in una lingua che non padroneggia costituisce un notevole inconveniente per la Ricorrente anche se assistita da difensori olandesi. Ciò implica infatti che tutte le discussioni e il lavoro preparatorio siano gestiti in inglese mentre gli atti devono essere interamente tradotti, il che comporta tempi e costi considerevoli anche se possono essere utilizzate soluzioni facilitanti” (es. traduzioni automatiche).
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