UPC: la RD nordico-baltica sull'accesso dei terzi agli atti

Con ordinanza del 17 ottobre 2023, la divisione regionale nordico-baltica dell'UPC ha concesso l’accesso alle memorie delle parti da parte di un soggetto terzo (il “Ricorrente”) (ord. 543819/23 – UPC_CFI 11/2023, Ocado Innovation vs Autostore).

Nello specifico, il Ricorrente ha chiesto l'accesso all’atto di citazione (“statement of claims”), alle ordinanze emesse nel procedimento in questione e a quelle emesse nelle cause parallele instaurate tra le stesse parti presso le sedi UPC di Düsseldorf e Milano. Secondo la decisione, “a sostegno della domanda, il ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, che era interessato a vedere come era strutturata la domanda depositata avanti alla divisione nordico-baltica, in particolare perchè essa era stata parallelamente depositata in cause avanti ad altre divisioni, e che ritiene che vi sia un interesse pubblico più ampio nel rendere queste informazioni disponibili per l'esame e la discussione pubblica man mano che il nuovo sistema giudiziario viene lanciato e sviluppato”.

La richiesta si basava sulle seguenti disposizioni:

-       Art. 45 UPCA: “Il procedimento è pubblico a meno che il Tribunale non decida di renderlo riservato, nella misura necessaria, nell'interesse di una delle parti o di altre persone interessate, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico”;

-       Regola 262 RoP:

1.    “(…) a seguito, ove applicabile, di oscuramento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e delle informazioni riservate ai sensi del co. 2:

a)    le decisioni e le ordinanze emesse dal Tribunale vanno pubblicate;

b)    le memorie e le prove scritte, depositate presso il Tribunale e registrate dalla cancelleria, sono accessibili al pubblico previa richiesta motivata alla cancelleria; la decisione è adottata dal giudice relatore sentite le parti”.

2.    Una parte può richiedere che determinate informazioni contenute in memorie o prove scritte siano mantenute riservate e fornire ragioni specifiche per tale riservatezza. (…)”.

Il giudice relatore, sentite le parti, ha parzialmente accolto la domanda con le seguenti motivazioni:

i)        ai sensi dell'art. 10 UPCA, il registro del Tribunale Unificato dei Brevetti è pubblico, ma non è chiaro se ciò valga anche per il suo contenuto, compresi gli atti di parte. Tuttavia, l'art. 45 UPCA prevede che il procedimento sia pubblico a meno che il Tribunale non decida di renderlo riservato, e ciò non è limitato a decisioni, ordinanze e udienze, ma si riferisce all'intero procedimento. Poiché il procedimento si compone di una procedura scritta, una interlocutoria e una orale (art. 52 TUB), anche la procedura scritta è aperta al pubblico;

 

ii)      la necessità di una “richiesta motivata” di cui alla R. 262.1(b) significa che il richiedente deve fornire una spiegazione credibile del motivo per cui desidera accedere agli atti o alle prove;

 

iii)     questa interpretazione è in linea con la R. 262.6, che chiarisce che, anche se una parte richiede, ai sensi della R. 262.2, che determinate informazioni contenute negli atti o nelle prove siano mantenute riservate, il Tribunale accoglierà la richiesta di accesso a meno che giustificati motivi legittimi addotti dalla parte interessata alla riservatezza non prevalgano sull’interesse del richiedente ad accedere a tali informazioni.

 

Nel caso specifico, la Corte ha quindi osservato che:

i)               nessuna delle parti aveva presentato una richiesta di riservatezza ai sensi della R. 262.2;

ii)              non era necessario rendere riservato il documento nell'interesse di altre persone o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico;

iii)            il richiedente aveva fornito una spiegazione credibile del motivo per cui voleva accedere all’atto di citazione;

i)               le ordinanze emesse nel caso specifico erano invece già pubblicate sul sito dell'UPC; e

ii)              il giudice relatore non poteva pronunciarsi sulle ordinanze emesse in altri casi.

Di conseguenza, al Ricorrente è stato concesso l'accesso all’atto di citazione, ma non alle ordinanze del Tribunale.

Tuttavia, il Tribunale ha anche osservato che “la questione dell'accesso ai documenti del registro è controversa e vi è spazio per interpretazioni diverse. (…) Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno ordinare che l’atto di citazione sia inviato al ricorrente il 7 novembre 2023. In questo modo, all’attore viene concesso tempo sufficiente per presentare ricorso e chiedere la sospensione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 223 RoP”.

In effetti, la Divisione Centrale di Monaco aveva precedentemente respinto richieste simili in due casi diversi:

-       il 20.09.2023 nel caso Sanofi-Aventis v. Amgen, dove il ricorrente aveva motivato la sua richiesta con la volontà di formarsi un'opinione sulla validità del brevetto; e

-       il 21.09.2023 nel caso Astellas Institute v. Healios K.K, Riken e Osaka University, in cui il ricorrente aveva fondato la sua richiesta su “motivi di istruzione e formazione”.

Ciò conferma chiaramente la necessità che le divisioni dell'UPC raggiungano un'interpretazione comune della R. 262.1(b), e in particolare di ciò che costituisce una "richiesta motivata" ai sensi della stessa.

 

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