UPC: la CdA sul deposito degli allegati all’atto di citazione
Con ordinanza del 13 ottobre 2023, la Corte d'appello dell'UPC ha stabilito che i termini a disposizione del convenuto per depositare “preliminary objection” e memoria difensiva (“statement of defence”) decorrono dalla data in cui gli allegati all’atto di citazione (“statement of claims”) sono stati messi a sua disposizione, e non dalla data anteriore in cui gli è stato notificato l’atto di citazione privo di tali allegati (APL_572929/2023 – UPC_CoA_320/2023, Sanofi v. Amgen ).
Nello specifico, Sanofi ha presentato ricorso contro un'ordinanza procedurale della Divisione Locale di Monaco (MLD). Questa aveva respinto la richiesta di Sanofi di disporre che l’atto di citazione si considerasse notificato alla data in cui i relativi allegati erano stati resi disponibili sul CMS (10 agosto 2023) anziché alla data effettiva di notifica del solo atto (11 luglio). Ciò avrebbe comportato, a sua volta, una proroga di un mese dei termini concessi a Sanofi per presentare “preliminary objection” e memoria difensiva.
La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, ha osservato che:
i) in linea con il Regolamento UE sulle notificazioni n. 2020/1784 e con la giurisprudenza della CGUE nella causa C-14/07, “ai sensi della Rule 271 RoP, un atto di citazione, anche se si riferisce o annuncia la successiva presentazione di allegati, può essere validamente notificato a un convenuto, a condizione che l’atto senza allegati consenta al convenuto di far valere i propri diritti in giudizio dinanzi ai tribunali dell'UPC. (…) Al convenuto devono essere notificati (ed eventualmente tradotti), unitamente all’atto di citazione, soltanto gli allegati indispensabili alla comprensione dell'oggetto del giudizio e della domanda”. Pertanto, “la circostanza che gli allegati non siano stati notificati a Sanofi unitamente all’atto è irrilevante ai fini della determinazione della data della notificazione nel caso di specie”;
ii) tuttavia, ai sensi della Rule 13.2 RoP, nel notificare l’atto di citazione, l’attore deve contestualmente fornire copia dei suoi allegati. Ciò “ha lo scopo di consentire al convenuto di predisporre una memoria difensiva sulla base di tutti gli argomenti esposti nell’atto di citazione e di tutti gli allegati a supporto”. Pertanto, il mancato rispetto della regola 13.2” è di per sé sufficiente a fondare una richiesta motivata da parte del convenuto di proroga dei termini di cui alle regole 19.1 e 23 RoP per la presentazione della preliminary objection e della memoria difensiva, indipendentemente dalla natura e /o contenuto degli allegati. (…) La proroga di tali termini dovrà compensare e quindi essere pari al periodo durante il quale gli allegati non sono stati disponibili dopo la notifica dell’atto di citazione”.
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