L’ UE riconosce le IGP per i prodotti artigianali e industriali

Il 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il Regolamento UE 2023/2411 sulla “protezione delle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali ed industriali”, che va ad armonizzare le diverse normative nazionali fino ad oggi emanate dagli Stati Membri.

Grazie all’entrata in vigore del Regolamento, i prodotti artigianali ed industriali - es. il vetro di Murano - che siano originari di un’area determinata, la cui qualità o reputazione sia essenzialmente attribuibile alla sua regione geografica, e almeno una delle cui fasi di produzione abbia luogo nella zona geografica delimitata, godranno della protezione UE per le indicazioni geografiche, sino ad ora limitata al settore agro-alimentare.

La domanda di registrazione delle nuove IGP potrà essere presentata da un’associazione di produttori (e in casi specifici anche da produttori singoli) o da un’autorità locale o regionale. La registrazione si suddivide in due fasi. Nella prima, interna, l’autorità designata dallo Stato Membro esaminerà la domanda per verificarne la conformità ai requisiti del disciplinare di produzione. Se riterrà che non sono soddisfatti i requisiti posti dal Regolamento, la domanda di registrazione sarà respinta; viceversa, la domanda verrà pubblicata con facoltà per i terzi, entro due mesi, di spiegare opposizione alla registrazione.

Qualora l’opposizione venga presentata e ritenuta ammissibile, l’autorità cercherà di comporre amichevolmente la lite, e in caso di fallimento della composizione si pronuncerà sull’opposizione.

In caso di accoglimento dell’opposizione, la domanda di registrazione verrà rigettata. In mancanza o in caso di rigetto dell’opposizione inizierà la seconda fase, quella europea: l’autorità nazionale presenterà la domanda all’EUIPO, avanti al quale di nuovo sarà possibile presentare opposizione. All’esito, l’Ufficio deciderà se registrare o meno il nome come indicazione geografica.

La protezione delle IGP si estenderà a tutela di un ampio spettro di condotte:

   i) ogni uso commerciale diretto o indiretto della IGP per prodotti non oggetto di registrazione, se paragonabili ai prodotti registrati o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’IGP;

   ii) ogni usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, soprattutto quando, agli occhi del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, si crei un legame sufficientemente diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall’Indicazione Geografica registrata, anche qualora la vera origine dei prodotti o servizi sia indicata;

   iii) ogni uso di traduzioni della IGP ovvero di uso della IGP accompagnata da espressioni quali «genere, «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o simili;

   iv) in generale, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, ed ogni altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

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