Tutela autoriale del design e valore artistico dopo Cofemel
Le sentenze della Corte di Giustizia UE nei casi Cofemel e Brompton sembravano avere ampliato il novero dei prodotti di design tutelati dalla legge sul diritto d’autore (LDA); ne abbiamo parlato qui e qui in questo blog. La prima decisione, in particolare, risulta escludere che la tutela possa essere condizionata al fatto che il prodotto possieda il “valore artistico” richiesto dall’art. 2 n. 10 LDA: essa, infatti, ha affermato che, per essere tutelata dal diritto d’autore, un’opera deve possedere solo due requisiti cumulativi, ovvero l’originalità e l’identificabilità. In presenza di tali requisiti, l’opera va protetta a prescindere dalla sussistenza o meno di altre caratteristiche quale, ad esempio, un particolare gradiente estetico.
Tale interpretazione è stata presto avallata dalla Corte di Cassazione civile nella sua sentenza n. 8433/2020, che ha affermato: “La Corte UE ha ribadito che l'esigenza di originalità richiesta per la tutela autorale come opera dell'ingegno, vale a dire la sussistenza di una forma espressiva definita e creativa, che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, non implica anche che essa produca un effetto visivo rilevante dal punto di vista estetico”.
Tuttavia, a tre anni dalla decisione europea, i Giudici di merito italiani sembrano ancora lontani dal riconoscere che la tutela autoriale non può essere condizionata alla sussistenza di alcun valore artistico e che la corrispondente norma nazionale va perciò disapplicata, per contrasto con quelle europee prevalenti. Vediamo di seguito brevemente le decisioni più rilevanti in materia.
Con ordinanza del 5 luglio 2021 relativa alle pareti mobili Softwall, il Tribunale di Milano ha riconosciuto espressamente che “I commenti seguiti alla pronuncia Cofemel sembrano sostanzialmente convergere sul fatto che la Corte europea sembrerebbe aver escluso che per le opere del disegno industriale possa valere un requisito alternativo o aggiuntivo rispetto a quello generale del carattere creativo o dell’originalità. Ciò …determinerebbe l’improponibilità di requisiti aggiuntivi…quale ad esempio il valore artistico”. Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto che la sentenza della CGUE – diversamente da quanto fatto dall’avvocato generale nelle sue conclusioni – abbia omesso di esaminare i “possibili effetti distorsivi sulla concorrenza connessi al riconoscimento di una tutela più generalizzata e temporalmente quasi illimitata” ad opere per le quali i concorrenti non avrebbero modo di comprendere chiaramente e preliminarmente se sono soggette a tale tutela o meno. Per tale ragione, secondo il Giudice milanese, la sentenza Cofemel non consente di affermare la incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario, e quindi di disapplicarla. Incidentalmente, preciso che il prodotto ha comunque ottenuto tutela di diritto d’autore per riconosciuta sussistenza del valore artistico.
Con ordinanza ancora più tranchant del 4 agosto 2021, in relazione all’automobile Land Rover Defender, il Tribunale di Roma ha affermato che “non sono condivisibili le conclusioni a cui perviene la ricorrente, sulla scorta della sentenza Cofemel, circa il superamento del requisito del valore artistico richiesto dall’art. 2, co. 1, n. 10 della L.d.A., affinché il modello o il disegno possa accedere alla più ampia e duratura tutela del diritto d’autore”. Secondo il Tribunale, infatti, la CGUE in Cofemel darebbe comunque risalto all’art. 17 della direttiva 98/71, secondo cui che l'estensione della protezione autoriale concessa al design e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità richiesta, sono determinate da ogni Stato membro. Ciò, a detta del Giudice, confermerebbe la conformità al diritto europeo del requisito del “valore artistico”, quale qualità estetica necessaria a far ritenere sussistente l’originalità. Tale requisito è stato ritenuto non dimostrato, per cui l’automobile non ha ottenuto tutela autorale.
Maggiore aderenza al dettato della CGUE è stata invece espressa dal Tribunale di Venezia nell’ordinanza del 5 luglio 2021 relativa a lampadari che riprendevano lo stile tipico di Murano e a cui è stata accordata tutela di diritto d’autore. In quel caso, il Giudice ha infatti affermato che “a detta della Corte di Giustizia, non vi sarebbe spazio secondo il diritto dell’Unione per introdurre limitazioni alla tutela autorale ove abbia ad oggetto il design industriale, richiedendosi il valore artistico dell’opera. Così, senza giungere ad escludere la necessità di riscontro di detto presupposto di artisticità previsto dall’art. 2 n. 10) L.n. 633/1941, può comunque ragionevolmente ritenersi che il requisito del valore artistico richiesto dalla norma interna possa essere interpretato in modo da escludere apprezzamenti particolarmente rigorosi”.
Altro Giudice del medesimo Tribunale, tuttavia, con ordinanza del 3 agosto 2021 (non pubblicata) relativa a degli anelli, risulta avere invece affermato che la sentenza Cofemel non ha abolito il requisito del valore artistico, e che i requisiti di tutela posti dalla norma nazionale vanno valutati in modo rigoroso.
Infine, con la più recente sentenza n. 1679/22, relativa alla borsa Le Pliage, il Tribunale di Milano ha invece affermato incidentalmente che la sentenza Cofemel “potrebbe avere portata sostanzialmente abrogativa” del requisito del valore artistico. Tuttavia, nel caso concreto i Giudici hanno ritenuto non provata nemmeno l’originalità, ragion per cui hanno negato tutela senza elaborare ulteriormente in materia di valore artistico.