I limiti all’utilizzo di immagini di personaggi famosi: il caso Rivera
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 giugno 2022, ha delineato i limiti di applicazione dell’art. 97 della legge n. 633 del 1941 (di seguito LDA), norma che costituisce una eccezione alla regola generale ex art. 96 LDA, secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso. Difatti, l’art. 97 LDA consente la deroga al requisito del consenso quando la riproduzione dell’immagine è giustificata da diverse ragioni, tra cui la notorietà del personaggio. Attraverso un’analisi organica della disciplina in tema di utilizzo dell’immagine, con particolar riguardo all’art. 10 c.c. e alle norme sopra citate, si desume come la divulgazione dell’immagine di un soggetto, in assenza del consenso dell’interessato, è possibile solo qualora entrino in gioco esigenze di pubblica informazione. Dunque, questo tema rientra nel più ampio argomento del bilanciamento tra esigenze private e diritto di cronaca, riconosciuto dalla nostra Costituzione all’art. 21.
Il caso in esame sorge a seguito dell’instaurazione di un giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano attraverso cui il noto ex calciatore Gianni Rivera lamentava l’illecito utilizzo a fini commerciali di alcune proprie immagini da parte del gruppo editoriale RCS. Le fotografie contestate ritraevano l’ex campione italiano in abiti non sportivi e in scene di vita quotidiana, ed in particolare: una immagine raffigurava Rivera che scendeva dall’aereo con in mano un importante trofeo vinto con il proprio team; un’altra immagine era stata scattata durante il ritiro della propria squadra; un’altra ancora lo immortalava durante un‘intervista. Oltre a tali fotografie l’attore lamentava la produzione da parte della convenuta di alcune medaglie raffiguranti la propria immagine. In primo grado il Tribunale di Milano aveva accertato l’illecito da parte della convenuta, condannandola al risarcimento danni, equitativamente liquidati in € 50.000,00.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello dinnanzi la Corte d’Appello di Milano, la quale confermava la precedente decisione poiché non riteneva applicabile al caso di specie l’art. 97 LDA, affermando che l’esimente della notorietà del personaggio era applicabile solo nel caso in cui le immagini avessero ritratto l’interessato nel contesto che l’ha reso famoso, dunque in questo caso durante l’attività sportiva.
La convenuta quindi impugnava la decisione innanzi la Corte di Cassazione lamentando, da una parte, la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 c.c. e 97 LDA, e dall’altra, prestando acquiescenza alla parte della precedente sentenza che la condannava al risarcimento del danno per l’illecito sfruttamento dell’immagine dell’ex calciatore causata dalle medaglie prodotte. Secondo la ricorrente, le immagini non erano offensive dell’onore e della reputazione del noto personaggio e non erano state utilizzate a fini pubblicitari, bensì con finalità didattico culturali in linea con l’esercizio legittimo del diritto di cronaca. Inoltre, non veniva condivisa l’interpretazione restrittiva dell’art. 97 LDA svolta nei due precedenti gradi di giudizio, secondo cui le immagini potevano essere pubblicate senza consenso solo se avessero ritratto l’ex calciatore in vesti sportive.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto, ha ribaltato la decisione impugnata attraverso una precisa analisi della disciplina di cui all’art. 97 LDA. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’interesse pubblico alla vita di un personaggio dello sport, quale requisito per il corretto esercizio del diritto di cronaca, non si limita alla sola attività sportiva ma, nel contempo, deve trovare un giusto bilanciamento con il diritto alla riservatezza dell’individuo. L’art. 97 LDA, secondo gli ermellini, rende lecita la divulgazione di ritratti fotografici di personaggi famosi non solo allorché essi siano raffigurati nell’espletamento dell’attività specifica che li ha consegnati alla pubblica notorietà, ma anche quando la fotografia li ritrae nello svolgimento di attività accessorie e connesse, quali quelle scattate con un trofeo vinto o durante una intervista sportiva. Restano, invece, fuori dall’ambito dell’esimente le immagini del personaggio scattate in occasioni private prive di alcun collegamento, anche indiretto, con l’attività che ne ha determinato la celebrità e le fotografie lesive dell’onore e della reputazione o utilizzate a fini promozionali. Per tali ragioni, gli ermellini hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano che dovrà decidere nuovamente, questa volta tenendo conto delle nuove indicazioni impartite con tale ordinanza.