L’EUIPO sulla distintività delle bottiglie di vodka della società Absolut Company Aktiebolag

Una recente decisione della Quinta Commissione di Ricorso EUIPO, datata 3 giugno 2022, ha concesso alla società Absolut Company Aktiebolag di registrare il marchio qui sotto rappresentato, accertato il carattere distintivo ai sensi dell’art.  4 del Regolamento n. 1001/2017 sul marchio UE.

Come mostra l’immagine, il marchio oggetto della domanda di registrazione consiste nella riproduzione tridimensionale di una bottiglia per bevande alcoliche, più precisamente vodka, di forma rettangolare, connotata da alcuni elementi di color rame, tra i quali la chiusura, il collo, la parte posteriore della bottiglia nonché la cornice dell’etichetta frontale.

La domanda di marchio inizialmente non è stata accolta per carenza di carattere distintivo. L’esaminatore dell’Euipo, in particolare, ha ritenuto che  il segno non fosse in grado di attirare l’attenzione dei consumatori, in quanto già comunemente utilizzato nel campo degli imballaggi di bevande alcoliche, e pertanto incapace di fornire al pubblico di riferimento indicazioni sull’origine dei prodotti e servizi protetti dalla registrazione.

Avverso tale decisione Absolut Company Aktiebolag ha proposto appello, affermando che il segno di cui si chiedeva la registrazione aveva un grado di distintività sufficiente per essere registrato, in considerazione della combinazione dei vari elementi che formavano la bottiglia in questione. Secondo la società svedese, inoltre,  nel settore del commercio di bottiglie di vodka, a differenza di quanto accade per le bottiglie di gin, gli imballaggi hanno caratteristiche ripetitive, tra cui la forma cilindrica, il collo stretto e l’utilizzo di una gamma di colori ristretti (bianco, blu e argento). Proprio il design della bottiglia, infatti, ha permesso ai consumatori di identificare la sua provenienza, distinguendolo in base a sue specifiche caratteristiche.

Con la decisione qui commentata la Commissione di Ricorso ha ribaltato quanto sostenuto dall’esaminatore e ha confermato il carattere distintivo del marchio, accogliendo così la domanda di registrazione. L’EUIPO ha infatti ricordato che tra i criteri per determinare il carattere distintivo di un marchio, e dunque valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, tale segno deve discostarsi in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato, al fine di permettere al consumatore di percepire questa particolare combinazione come un’indicazione di origine commerciale, e non semplicemente come una possibile decorazione dell’imballaggio. Secondo la Commissione, sebbene il marchio in questione sia costituito da vari elementi riconducibili ad altre bottiglie di vodka presenti sul mercato che non permettono di contraddistinguerlo per originalità e novità, vi sono altrettanti elementi che hanno un forte impatto sulla percezione dell’intera bottiglia da parte dei consumatori, tra cui le sfumature di color rame che ricoprono gran parte della bottiglia.

La Commissione ha infine chiarito che attraverso una combinazione di colori si può catturare l’attenzione di un consumatore, evitando così che tale combinazione sia percepita agli occhi di chi acquista come mera decorazione. Infatti, nel caso di specie, proprio la presenza di sfumature dal rame all’oro che ricoprono una parte significativa della bottiglia ha precluso un accertamento di non distintività.

 

 

 

 

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