Il marchio “Ballon D’Or” si salva in calcio d’angolo: Il Tribunale Ue ne dichiara la validità per i servizi di intrattenimento
Il Tribunale dell’UE, con la recente decisione del 6 luglio 2022, si è pronunciato sulla validità del marchio europeo denominativo “Ballon D’Or”, registrato nel 2004 dalla società francese Les Éditions P. Amaury per le classi 14, 16, 38 e 41 della Classificazione di Nizza. Tale marchio fa riferimento al famosissimo premio sportivo assegnato, a seguito di una votazione da parte di giornalisti di diverse nazionalità, al migliore calciatore dell’anno di riferimento.
Nel 2017, la società Golden Balls Limited ha presentato davanti all’EUIPO domanda di decadenza del suddetto marchio ai sensi degli artt. 18 e 58 del Regolamento n. 2017/1001. Difatti, la normativa europea prevede che il titolare di un marchio UE decada dai suoi diritti nel caso di mancanza di uso effettivo dello stesso entro cinque anni dalla registrazione o, ove in un periodo successivo lo stesso non venga utilizzato per cinque anni consecutivi.
Nell’aprile del 2020, la Divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato decaduto il segno denominativo della società francese per tutti i prodotti e servizi risultanti dalla registrazione ad eccezione delle “attività sportive e, nello specifico, dell’organizzazione di competizioni sportive e premiazioni”, presenti nella classe 41. In seguito, la Commissione di ricorso dello stesso Ufficio, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha parzialmente modificato la precedente decisione, dichiarando il marchio ancora valido per alcuni prodotti della classe 16, quali “gli stampati, i libri e le riviste”. Tali decisioni si basavano sul presupposto secondo cui la Les Éditions P. Amaury non avrebbe utilizzato, per alcuni dei prodotti e servizi registrati, il segno di sua appartenenza per un periodo consecutivo di 5 anni, ed in particolare in quello ricompreso tra il 26 settembre 2012 e il 25 settembre 2017.
L’impresa francese, non condividendo le decisioni dell’Ufficio, ha proposto ricorso al Tribunale dell’UE, opponendosi in particolare alla dichiarazione di non utilizzo del marchio per alcuni dei servizi di cui alle classi 38 e 41, quali ad esempio i servizi di trasmissione e monitoraggio di programmi tv e di intrattenimento televisivo.
Il Tribunale dell’UE ha accolto solo parzialmente il ricorso formulato dalla società francese, confermando la decadenza del marchio per i servizi di trasmissione e monitoraggio dei programmi televisivi, di produzione di spettacoli e film, di pubblicazione di libri, riviste, periodici e giornali. Secondo l’organo giudicante, infatti, la ricorrente non ha dato prova di aver mantenuto nel corso di tale periodo una rete di telecomunicazioni propria che potesse essere utilizzata da terzi. Dal materiale presentato ai fini probatori si rileva, anzi, che la cerimonia di premiazione del pallone d’oro veniva trasmessa grazie a servizi di società terze che, in cambio dell’autorizzazione, pagavano alla ricorrente delle royalties.
Di converso, invece, la titolare del marchio “Ballon D’Or” è riuscita a dimostrare l’effettivo utilizzo del marchio per i servizi di intrattenimento ed in particolare per “intrattenimento, intrattenimento televisivo e organizzazione di concorsi (intrattenimento)” previsti dalla classe 41 della Classificazione di Nizza. Per tale ragione è stata annullata la decisione dell’EUIPO nella parte in cui ha dichiarato decaduto per non uso il marchio in questione per tali servizi.