Il nuovo Patent Box
Il regime fiscale agevolato denominato “Patent Box” è stato introdotto in Italia dalla Legge di stabilità per il 2015 ed è stato oggetto, negli anni, di numerose revisioni. La normativa è stata di fatto interamente riscritta nel corso del 2021 a opera, da ultima, dalla Legge di stabilità per il 2022.
L’attuale versione del Patent Box prevede una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo connessi ad alcune tipologie di beni immateriali, nella misura del 110%. In sostanza, a fronte di un costo di 100, possono essere dedotti costi per 210.
La deduzione, rilevante ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, spetta nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, e riguardale spese sostenute nell’anno e negli otto periodi di imposta precedenti.
Chi può accedere all’agevolazione
Possono accedere al Patent Box i soggetti titolari di reddito di impresa, in qualunque forma organizzati (impresa individuale, società di capitali, società di persone, enti e consorzi), i quali:
1. siano titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile;
2. utilizzino il bene immateriale nella propria attività di impresa, direttamente o indirettamente (mediante concessione in uso a terzi);
3. realizzino gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito dell’attività di impresa, sostenendo i relativi costi e rischi.
Sono esclusi dal Patent Box i soggetti che determinano la base imponibile con criteri catastali o forfettari e quelli assoggettati a procedure concorsuali o in liquidazione volontaria.
Beni immateriali agevolabili
Il Patent box ha per oggetto le attività di ricerca e sviluppo relative a:
a) software protetto da copyright;
b) brevetti, modelli di utilità, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
c) disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Attività rilevanti
Le attività i cui costi sono deducibili nell’ambito del Patent Box sono quelle classificabili come:
a) ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) innovazione tecnologica;
c) design e ideazione estetica;
d) tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
La definizione delle attività di cui alle lettere da a) a c) è contenuta nel decreto 26.05.2020 del Ministero dello Sviluppo economico.
Tali attività posso essere svolte direttamente dall’azienda oppure essere affidate a terzi mediante contratti di ricerca stipulati con università, con enti di ricerca e organismi equiparati e con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Anche qualora esternalizzate, esse devono comunque essere svolte sotto la direzione tecnica dell’impresa attraverso il proprio personale.
Il contratto stipulato per lo svolgimento di tali attività deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’impresa.
Spese agevolabili
Sono agevolabili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per il personale (rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato);
b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati;
c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Qualora le spese, fatta eccezione per quelle di cui alla lett. e), si riferiscano solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere considerate solo per la quota riferibile a tale utilizzo.
Penalty protection
L’attuale Patent Box non prevede più la possibilità (prevista dalla vecchia formulazione del regime) di sottoscrivere un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate che stabilisse i criteri e i metodi di determinazione del beneficio.
È invece possibile per il contribuente dotarsi in via preventiva di idonea documentazione in cui riportare le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio fiscale ottenendo in questo modo, in caso di accertamento, la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (sanzioni che vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata).