Marchi collettivi comprendenti denominazioni di origine protetta: il caso "Chianti Gran Selezione"
Il 26 luglio 2024, la Seconda Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso del Consorzio Vino Chianti contro la negata registrazione del marchio collettivo UE n. 018441418
con rivendicazione del colore rosso, in classe 33 della Classificazione di Nizza per “vino conforme al disciplinare della Denominazione di Origine protetta e garantita Chianti”.
La domanda, presentata il 30 marzo 2021, era stata inizialmente rifiutata dall’EUIPO per mancanza di distintività ai sensi dell’art. 7(1)(b) RMUE e dell’art. 76(1) RMUE. Secondo l’esaminatore competente, infatti, il pubblico di riferimento avrebbe percepito il segno come una mera indicazione della qualità e della provenienza del vino, senza alcuna capacità di identificare chiaramente l’origine commerciale dei prodotti, funzione essenziale del marchio.
In risposta al rifiuto, il Consorzio ha presentato ricorso il 25 agosto 2022, sostenendo che il marchio fosse distintivo e, in particolare, che i) la denominazione di origine protetta “Chianti” sarebbe distintiva di specifici prodotti e in grado di indicare la provenienza geografica delle aziende vitivinicole associate al Consorzio; ii) la menzione “Gran Selezione” non dovrebbe essere considerata un semplice aggettivo laudativo, ma una specificazione qualitativa riconosciuta dal disciplinare della denominazione di origine “Chianti”; iii) gli elementi grafici e il colore rosso utilizzati conferirebbero particolare capacità distintiva al segno.
La Commissione di Ricorso ha rigettato tali argomenti, confermando la decisione di rifiuto per carenza di distintività. In particolare, la Commissione ha sottolineato che i) la denominazione “Chianti” può essere utilizzata anche da qualsiasi operatore che non sia membro del Consorzio, purché commercializzi vino prodotto in conformità al corrispondente disciplinare di produzione; ii) la dicitura “Gran Selezione” ha solo un’accezione elogiativa, senza essere in grado di indicare chiaramente una specifica origine commerciale; iii) la resa tipografica e il colore rosso rivendicato hanno un impatto trascurabile sull’impressione complessiva generata dal segno.
Nel giungere a tale conclusione, la Commissione ha ricordato che la funzione essenziale del marchio collettivo è distinguere i prodotti e servizi dei membri dell’associazione titolare rispetto a quelli di altre imprese non appartenenti all’associazione. Ha poi sottolineato che anche i marchi collettivi che possono servire a designare la provenienza geografica, registrabili ai sensi dell’art. 74(2) RMUE, devono comunque possedere un carattere distintivo intrinseco. Nel caso in esame, l’inclusione della denominazione di origine protetta “Chianti” nel marchio collettivo non è stata ritenuta sufficiente a conferirgli tale capacità distintiva, poiché la denominazione può essere usata da qualsiasi azienda che rispetti il disciplinare di produzione.
Tale decisione costituisce una interessante analisi dei marchi collettivi comprendenti denominazioni di origine, poiché sottolinea come la capacità distintiva del marchio debba sempre essere valutata con attenzione per valorizzarne la funzione essenziale di identificazione dell’origine commerciale.