UPC: la Corte d'Appello può decidere senza giudici tecnici

Con tre ordinanze sostanzialmente identiche del 18, 19 e 20 dicembre 2023 (UPC_CoA_472/2023, UPC_CoA_476/2023 e UPC_CoA_478/2023), la Corte d'appello (CdA) dell’UPC ha affermato che, nei procedimenti che non comportano questioni tecniche, la Corte d'appello può decidere senza giudici tecnici.

Invero, l'articolo 9.1 dell'UPCA prevede che “Qualsiasi collegio della Corte d'appello si riunisce in una composizione multinazionale di cinque giudici. Si riunisce in una composizione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico, cittadini di diversi Stati membri contraenti e due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico interessato”.

 

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che una richiesta procedurale in cui non siano presenti questioni tecniche può essere decisa dai soli tre giudici giuridicamente qualificati. Le ragioni di ciò, come delineate dalla CdA, sono le seguenti.

 

·       Innanzitutto, “ciò è coerente con la logica sottesa alla composizione dei collegi del Tribunale di primo grado (art.8 UPCA e R.33, 34, 37.3, 57 e 72 RoP ) e in analogia con l'art.9.2 UPC”.

 

·       Ciò “garantisce anche l’economicità e l’efficienza del procedimento, garantendo così la rapidità delle decisioni (UPCA, 6th Consideration), poiché altrimenti si dovrebbero spendere una o più settimane per designare due giudici tecnicamente qualificati con qualifiche ed esperienza nel settore della tecnologia interessata”.

 

·       Ciò, infine, “è conforme ai paragrafi da 2 a 4 del Preambolo delle RoP, secondo cui le Regole devono essere applicate e interpretate ai sensi degli artt. 41(3), 42 e 52(1) UPCA, sulla base di i principi di proporzionalità, flessibilità, equità ed equità. La proporzionalità è garantita tenendo debitamente conto della natura, della complessità di ciascuna azione e della sua importanza. La flessibilità è garantita applicando tutte le norme procedurali in modo flessibile ed equilibrato con il livello di discrezionalità richiesto affinché i giudici possano organizzare il procedimento nel modo più efficiente ed economicamente vantaggioso”.

 

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