Biografia non più attuale: la Cassazione impone la deindicizzazione dai motori di ricerca

Una recente sentenza della Corte di cassazione del dicembre 2023 (n. 36021/2023) ha riconosciuto come la deindicizzazione dei contenuti presenti sul web rappresenti, il più delle volte, l'effettivo punto di equilibrio tra il diritto alla riservatezza e il diritto all’informazione.

La vicenda trae origine da un ricorso al Tribunale di Roma presentato da parte di un importante dirigente in varie multinazionali nei confronti di una testata online al fine di ottenere l’accertamento del diritto all'oblio con conseguente condanna alla deindicizzazione di alcuni articoli pubblicati dal giornale che lo riguardavano, oltre che al risarcimento dei danni subiti. In particolare, la richiesta di deindicizzazione riguardava alcuni articoli pubblicati dalla testata ritenuti diffamatori nei suoi confronti, nell'ambito di una più ampia campagna denigratoria condotta dal giornale nei confronti del ricorrente che, nella specie, non riteneva configurabile la natura di “notizia” delle informazioni e, quindi, la sussistenza ab origine dell'interesse pubblico alla pubblicazione, essendo carente di attualità in considerazione del decorso temporale.

In primo grado il Tribunale rigettò le domande del ricorrente, ritenendo la richiesta di deindicizzazione ingiustificata nonché irrilevante il fattore tempo, persistendo l'attuale interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni, relativamente alle quali neppure era stata allegata la necessità di aggiornamento o la falsità. La causa giungeva quindi in Cassazione la quale, con la sentenza in commento, anzitutto afferma che è necessario un contemperamento fra il diritto alla riservatezza, conosciuto nella forma della privacy, o right to be let alone e il diritto costituzionale di informare ed essere informati in relazione a fatti e notizie di pubblico interesse. Non solo, anche il diritto all'oblio "pensato", ovvero il diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, non più giustificata da nuove ragioni di attualità, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai suoi dati personali, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa lederne il diritto a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate.

In tal modo, l’articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria può permanere nell'archivio informatico del quotidiano, a condizione, però, che l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti, così assecondando il diritto della persona medesima a non essere trovata facilmente sulla rete (right not to be found easily).

Si tratta di una soluzione che, a fronte della prospettata volontà, da parte dell'interessato, di essere dimenticato per il proprio coinvolgimento in una vicenda del passato, realizza un bilanciamento escludendo le estreme soluzioni, da un lato, di preservare integralmente lo status quo, e dall’altro, di cancellare completamente la notizia dal web, rimuovendola addirittura dal sito in cui è localizzata.

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