Sponsorizzazioni a favore delle ASD: la Cassazione si pronuncia in merito alla deducibilità dei costi.

Con sentenza n. 3479/2024, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in relazione al regime fiscale da applicare alle spese sostenute da una società commerciale a favore di due Associazioni Sportive Dilettantistiche per fini pubblicitari.

Questi i fatti. L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna, aveva emesso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relativo all’anno di imposta 2007 a carico della società Edigit International S.r.l. Tale società aveva corrisposto a due Associazioni Sportive Dilettantistiche delle somme a titolo di sponsorizzazione deducendone interamente il costo. Secondo l’Agenzia, invece, tali somme erano deducibili nella sola misura del 20% dell’utile conseguibile in quanto in realtà costituite in parte da spese di rappresentanza e non di pubblicità, e quindi deducibili solo parzialmente. Ciò, nonostante l’art. 90, co. 8, L. 289/2002 affermi che i corrispettivi erogati in favore di associazioni sportive dilettantistiche fino a € 200.000 annui si presumano spese di pubblicità integralmente deducibili.

La Edigit International S.r.l. proponeva quindi ricorso contro l’avviso di accertamento alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Bologna, che, sulla base della norma summenzionata, si pronunciava a favore della ricorrente ritenendo immotivata la decurtazione.

In secondo grado, tuttavia, la sentenza veniva riformata dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che stabiliva che l’erario potesse disconoscere la natura dei costi in base a delle valutazioni circa la congruità e la inerenza degli stessi, ponendo a fondamento della propria decisione delle presunzioni quali la mancata corrispondenza geografico-territoriale tra il bacino di utenza della società e l’ambito locale del pubblico raggiungibile col messaggio pubblicitario o la diversa tipologia di utenza tra società e soggetti raggiungibili con l’attività pubblicitaria.

La società decideva così di proporre ricorso in Cassazione proprio sulla base della non corretta applicazione dell’art. 90 comma 8 L. 289 del 2002 che, a detta della ricorrente, prevedeva una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese in favore delle ASD, precludendo ogni sindacato da parte dell’erario su tali punti. Tale interpretazione è stata in effetti accolta dalla Cassazione.

Gli ermellini hanno infatti chiarito, come già fatto più volte in passato, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8. Della Legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.”.

Si ha, in sostanza, una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore delle ASD laddove vengano rispettati i criteri chiariti dalla Cassazione, con conseguente integrale deducibilità di tutte le spese sostenute dallo sponsor.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata rinviandola alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che dovrà nuovamente pronunciarsi in diversa composizione e alla luce di quanto espresso dalla Suprema Corte.

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