Il Tribunale UE respinge il ricorso per nullità del disegno del mattoncino Lego

Con sentenza del 24 gennaio 2024 nella causa T-537/22, il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso della Delta Sport Handelskontor, rigettando la domanda di dichiarazione di nullità del disegno comunitario concernente il mattoncino LEGO sotto raffigurato.

Abbiamo già parlato della questione qui in questo blog, a cui rimandiamo per un riassunto dei precedenti gradi di giudizio. Essa verte sull’interpretazione dell’art. 8 del Regolamento UE n. 6/2002, in base al quale un disegno o modello comunitario:

1) non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica;

2) non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte per permettere al prodotto di essere connesso meccanicamente con altro prodotto;

3) in deroga al paragrafo 2, conferisce diritti su caratteristiche estetiche che hanno lo scopo di consentire la connessione di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

In estrema sintesi, nel 2010 Lego A/S aveva depositato domanda di registrazione del disegno del mattoncino in questione, a cui si era opposta Delta Sport. La registrazione era stata dichiarata nulla dalla Commissione Ricorso EUIPO per via dei limiti imposti dall’art. 8(1) del Regolamento UE n. 6/2002, in quanto era stato ritenuto che ogni caratteristica dell’aspetto del prodotto fosse imposta esclusivamente dalla funzione tecnica dello stesso. Con sentenza nella causa T-515/19, il Tribunale UE aveva però annullato la precedente decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO. La causa era quindi stata rinviata alla Commissione di ricorso, che aveva respinto il ricorso contro la registrazione del disegno. Da qui l’ulteriore impugnazione di Delta Sport che ha dato origine alla sentenza in commento.

In essa, rigettando i corrispondenti motivi di impugnazione di Delta Sport, il Tribunale ha confermato innanzitutto che un disegno o modello può essere dichiarato nullo solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche siano escluse dalla tutela ai sensi dell’art. 8, essendo quindi sufficiente che almeno una delle sue caratteristiche sia protetta per sancirne la validità.

Nel caso in questione, la ricorrente sosteneva che una delle sette caratteristiche (la superficie liscia) del prodotto contestato non potesse beneficiare dell’eccezione di cui all’art. 8(3). Tuttavia, rileva il Tribunale, secondo questa ricostruzione, l'applicazione dell'eccezione dell’art. 8(3) sarebbe comunque pregiudicata solo per quella singola caratteristica, rimanendo invece applicabile alle altre sei. Da qui l’impossibilità di dichiarare nullo il modello per il motivo in questione.

Nel rigettare il secondo motivo di impugnazione, il Tribunale si è invece espresso in materia di ripartizione dell'onere della prova. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il richiedente la dichiarazione di nullità non avesse fornito prove idonee a dimostrare che il disegno contestato non soddisfaceva le condizioni di cui agli articoli 5 (novità) e 6 (carattere individuale). Pertanto, il titolare di tale modello non era nemmeno tenuto a produrre controdeduzioni e prove dimostranti le ragioni per cui tale modello non dovesse essere dichiarato nullo. La Commissione Ricorsi, a sua volta, non era tenuta a valutare la novità e il carattere individuale del disegno.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente ha contestato alla Commissione la violazione dell'art. 63(1), per il quale, nel corso dei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità, l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.

Nel caso di specie, il Tribunale ha condiviso gli argomenti della Commissione di ricorso, che ha ritenuto che le prove fornite dalla ricorrente (dei link a un sito web e un riferimento ad una sentenza della CGUE sul mattoncino Lego, senza però alcuna spiegazione aggiuntiva) non fossero sufficienti per dimostrare la divulgazione dei disegni o modelli anteriori prima della data di deposito della domanda di registrazione.

In merito, il Tribunale precisa che la divulgazione di un disegno o modello anteriore non costituisce, in sé, un fatto notorio che non necessita di essere dimostrato, e ciò anche nel caso in cui i prodotti in cui tale disegno o modello è incorporato o ai quali si applica siano presenti sul mercato da molto tempo e generalmente noti al pubblico. Gli organi dell’EUIPO devono invece disporre di un’immagine del disegno o modello anteriore che lo identifichi con precisione, e le prove invocate al riguardo devono anche dimostrare che il disegno o modello anteriore è stato effettivamente divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Nemmeno la semplice non contestazione da parte del richiedente è sufficiente a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore.

Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale ha quindi respinto il ricorso presentato.

Indietro
Indietro

Sponsorizzazioni a favore delle ASD: la Cassazione si pronuncia in merito alla deducibilità dei costi.

Avanti
Avanti

Marchi del costruttore sui ricambi per auto – la Corte di Giustizia non cambia idea