Diritto d’autore e connessi: fine del monopolio degli organismi di gestione collettiva in Italia

Con sentenza del 21 marzo 2024, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa italiana sia incompatibile con il diritto dell’Unione poiché esclude gli enti di gestione indipendenti stabiliti in un altro Stato membro dalla gestione dei diritti d’autore.

Il caso trae origine da un procedimento cautelare avviato innanzi al Tribunale di Roma da parte di Liberi editori e autori (LEA), un organismo di gestione collettiva legittimato all'intermediazione di diritti d'autore in Italia, contro la società lussemburghese Jamendo SA, entità di gestione indipendente che svolge la sua attività in Italia dal 2004, al fine di chiedere che fosse ordinato a quest'ultima di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d’autore in Italia. A sostegno di detta domanda, la LEA sosteneva che la Jamendo esercitasse illecitamente tale attività in Italia in quanto i) non era iscritta nell'elenco degli organismi legittimati all'intermediazione dei diritti d'autore in Italia ii) non possedeva gli specifici requisiti previsti dal decreto legislativo n. 35/2017 (che ha implementato in Italia la c.d. Direttiva Barnier n. 2014/26) e iii) non aveva informato il Ministero delle Telecomunicazioni prima di iniziare a esercitare detta attività.

Dinanzi al giudice del rinvio, la Jamendo eccepiva l’errata trasposizione della direttiva Barnier nel diritto italiano. In particolare, ai sensi dell’art. 180 della legge sul diritto di autore italiana, solo la SIAE e gli altri organismi di gestione collettiva indicati nel decreto legislativo n. 35/2017 (come ad esempio, LEA) possono esercitare attività di intermediazione in Italia, il che preclude alle entità di gestione indipendenti di operare nel settore dell’intermediazione in materia di diritti d’autore e le costringe a concludere accordi di rappresentanza con la SIAE o con altri organismi di gestione collettiva autorizzati.

Per chiarezza, si precisa che la direttiva Barnier (ovvero la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi) prevede che gli autori possano affidare la gestione dei propri diritti all’interno dell’Unione Europea scegliendo alternativamente tra organizzazioni di gestione collettiva (OGC) ed entità di gestione indipendente (EGI). Gli OGC sono caratterizzati dal controllo dei “propri membri” o comunque dall’assenza di finalità lucrative mentre gli EGI sono caratterizzati dall’assenza del controllo da parte dei titolari dei diritti e dal perseguimento di fini di lucro.

Nella sostanza, quindi, il decreto legislativo n. 35/2017 ha escluso gli EGI dalle attività di intermediazione dei diritti d’autore in Italia, a differenza di quanto previsto dalla direttiva Barnier.

Il Tribunale di Roma ha quindi sottoposto la questione alla Corte di Giustizia UE la quale, con la sentenza in commento, ha ritenuto anzitutto che il trattamento differenziato, operato dalla normativa nazionale italiana, degli EGI rispetto agli OCG risponda all'intento di conseguire l'obiettivo di protezione del diritto d'autore in modo coerente e sistematico, dal momento che la direttiva 2014/26 assoggetta gli EGI ad obblighi meno rigorosi rispetto a quelli degli OGC per quanto riguarda, in particolare, l'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la concessione delle licenze, le modalità di governance nonché il quadro di sorveglianza cui sono soggette. Tuttavia, la Corte ha rilevato come l’esclusione assoluta degli EGI dall’attività di intermediazione dei diritti d'autore vada oltre quanto è necessario per garantire il conseguimento dell'obiettivo di interesse generale connesso alla protezione del diritto d'autore: una misura meno lesiva della libera prestazione di servizi potrebbe consistere, secondo la Corte, nel subordinare la prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d'autore in Italia a obblighi normativi specifici che sarebbero giustificati riguardo all'obiettivo di protezione del diritto d'autore.

Per quanto sopra, la Corte di Giustizia ha affermato che la disposizione di cui all’art. 180, che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per gli EGI stabiliti in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore in Italia, viola la normativa comunitaria ed in particolare l’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 26/2014.

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