L'AGCM interrompe la vendita della “hot chip challenge”

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha avviato nel novembre 2023 un’istruttoria nei confronti della società DAVE’S S.r.l., distributrice in Italia del prodotto denominato “Hot Chip Challenge”, consistente in una patatina estremamente piccante e fastidiosa al palato, che aveva posto in essere una condotta in violazione degli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 1, lettera b), commi 3 e 4, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, sostanziata nella:

i) induzione ad una sfida (appunto, la “Hot Chip Challenge”), diffusa attraverso il sito internet della società, consistente nel consumo di prodotti potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute e la sicurezza personale rivolta, prevalentemente, ad un target di consumatori adolescenti;

ii) non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i rischi connessi all’uso del prodotto distribuito;

iii) omissione di informazioni rilevanti per la distribuzione di un prodotto alimentare suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ovvero suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza di bambini e adolescenti;

iv) omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali del prodotto distribuito.

Sulla base delle rilevazioni effettuate d’ufficio sul sito e sui social dell’azienda, l’Autorità effettivamente ha accertato che l’azienda sfruttava l’elemento della sfida e la relativa pericolosità come leva per accrescere l’attrattività del prodotto, e di conseguenza le vendite, inducendo in tal modo i consumatori (specie, minori e adolescenti) a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Ciò, in particolare, mediante l’uso di espressioni quali “così piccante da essere insopportabile per alcuni”, “faccia a faccia con il mietitore”, “la patatina più piccante al mondo”, “i tuoi occhi inizieranno a lacrimare” e attraverso la sfida “quanto riuscirai a resistere senza correre a bere qualcosa che spenga questo incendio?”, che alimentavano, nel potenziale acquirente, la volontà di raccogliere e superare quella sfida, così da far trascurare (e non valorizzare) gli effettivi rischi per la salute del prodotto messo in vendita.

Nel corso del procedimento la società ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore, fra cui la cessazione della commercializzazione del prodotto “Hot Chip Challenge”, la sua pubblicizzazione sul sito internet e sui social e la sua completa cancellazione dai listini (B2B e B2C).

L’AGCM ha ritenuto che gli impegni proposti da DAVE’S, viste le circostanze del caso di specie, fossero idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale: pertanto, sono stati resi interamente obbligatori nei confronti della società, con chiusura del procedimento senza accertamento dell’infrazione. Inoltre, è stata imposta la pubblicazione, a cura e spese di DAVE, degli impegni assunti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nella homepage del sito internet per un periodo di sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla delibera, l’Autorità potrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, e per i casi di reiterazione l’Autorità potrà disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

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