Pubblicata la legge di modifica del Codice della Proprietà Industriale
È stata pubblicata l’8 agosto la legge n. 102/23, di modifica al Codice della Proprietà Intellettuale (CPI, d. lgs. 30/2005), che entrerà in vigore il 23 agosto. Di seguito una sintesi delle novità più rilevanti.
1. Coesistenza tra brevetto nazionale e europeo/unitario
Viene modificato l’art. 59 CPI, che attualmente prevede la cessazione degli effetti del brevetto italiano in caso di concessione di brevetto europeo/unitario sulla medesima invenzione del medesimo inventore con la medesima data di deposito o priorità. In base alla nuova norma, invece, il brevetto italiano:
i) manterrà i suoi effetti e coesisterà con quello europeo/unitario;
ii) continuerà ad avere effetto anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo/unitario.
Questo attenua uno degli svantaggi del brevetto europeo con effetto unitario, ovvero il fatto che la sua revoca ha effetto in tutti gli Stati membri aderenti al sistema. In un caso del genere, infatti, il titolare del brevetto nazionale potrà azionare quest’ultimo per continuare a tutelare la propria invenzione in Italia.
2. Ribaltamento del Professor’s Privilege
Viene modificato l’art. 65 CPI che attualmente sancisce il c.d. “Professor’s Privilege” stabilendo che, diversamente da quanto accade nelle aziende private, nei rapporti di lavoro con università o pubbliche amministrazioni aventi la ricerca tra i propri scopi istituzionali, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti sull'invenzione brevettabile di cui è autore.
Con la nuova norma, invece, i diritti sull’invenzione spetteranno alla struttura per cui lavora il ricercatore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore. L’inventore dovrà quindi comunicare l’oggetto dell’invenzione alla struttura, che avrà 6 mesi (prorogabili di altri 3) per depositare domanda di brevetto. In mancanza, l’inventore potrà depositare tale domanda in nome proprio.
3. Sequestro civile in fiera
Viene eliminata la norma in base alla quale non possono essere oggetto di sequestro civile, ma solo di descrizione giudiziale, i prodotti contraffatti che siano esposti o in transito da/per esposizioni ufficiali (art. 129 co. 3 CPI).
Ciò chiaramente amplierà le possibilità di sequestro in fiera, attualmente limitate alle sole ipotesi in cui è possibile richiedere il sequestro penale.
4. Protezione temporanea dei disegni esposti in fiera
Viene introdotto nel CPI un nuovo art. 34bis che consente di richiedere protezione temporanea a un disegno esposto in fiere ufficialmente riconosciute in Italia o in altro Stato che accordi reciprocità di trattamento. La protezione verrà concessa con decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy. Qualora, entro 6 mesi dalla data di esposizione, venga depositata domanda di registrazione per il relativo disegno/modello, questa godrà di priorità risalente alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall’UIBM.