Proteggere la blockchain con i diritti di proprietà intellettuale

Le blockchain sono spesso realizzate tramite software open source, che per definizione non può essere monopolizzato. Ciò non significa però che non esistano diritti esclusivi sulle tecnologie blockchain, anche nel caso di blockchain pubbliche.

Brevetti

Le tecnologie blockchain, comprese sia quelle alla base della blockchain che le applicazioni della blockchain, sono considerate dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) delle “computer-implemented inventions” (CII). Queste possono essere brevettate se, oltre a soddisfare i normali requisiti posti per i brevetti (principalmente novità, attività inventiva e applicazione industriale), non sono astratte ma hanno carattere tecnico, ovvero forniscono una soluzione tecnica a un problema tecnico. Secondo l'EPO, ciò generalmente accade quando l'esecuzione di un software su un computer produce un “ulteriore effetto tecnico” oltre alle normali interazioni fisiche tra software e computer.

Esempi di "ulteriore effetto tecnico" forniti dall'EPO sono il controllo di un processo tecnico o del funzionamento interno del computer stesso o delle sue interfacce. Si tratta di un requisito che sembra relativamente facile da soddisfare per le blockchain, che hanno tipicamente natura tecnologica.

Copyright

I software blockchain originali, ad es. le app e gli smart contract, compresi i loro codici e le interfacce grafiche, godono di tutela di diritto d'autore in Italia sin dalla loro creazione, senza necessità di registrarli. Tuttavia, è possibile in qualche modo “registrarli” per assicurare la prova che il software è stato creato dal suo autore prima della data di registrazione. Questo obiettivo è raggiungibile mediante il deposito presso un notaio o alla SIAE, ma anche più semplicemente attraverso un uso combinato di firme elettroniche e marche temporali, ovvero proprio per mezzo di tecnologie blockchain.

Diritti di database

Le blockchain possono essere tutelate in Italia anche sulla base del diritto sui generis concesso al creatore di una banca dati che ha effettuato un investimento sostanziale per ottenerne, verificarne o presentarne il contenuto. Anche in questo caso non è necessaria la registrazione, ma questa può essere fatta per garantire la prova della sua creazione da parte del suo creatore prima della registrazione.

Si tratta di una tutela che appare utile più che altro per le blockchain private / permissioned, e non tanto invece per quelle pubbliche / permissionless, che per natura richiedono la duplicazione del database da un largo numero di utenti anonimi.

Segreti commerciali

Le tecnologie blockchain possono essere protette anche come segreti commerciali, se derivano valore economico dal fatto di essere segrete e sono soggette a misure adeguate a mantenerle segrete, sia tecniche che legali (es. NDA, policy interne ecc.).

La tutela come segreti commerciali potrebbe in alcuni casi anche essere preferita alla brevettazione, poiché quest'ultima implica la divulgazione dell'invenzione e l'accettazione che essa diventi di dominio pubblico dopo la scadenza del brevetto (20 anni). Benché questo termine di tutela possa essere più che sufficiente per le tecnologie blockchain, dato il loro rapido sviluppo, i detentori di determinate tecnologie blockchain potrebbero essere comunque interessati a evitare la brevettazione per mantenerle segrete.

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La CGUE sulla coesistenza di diritti anteriori locali non registrati con marchi nazionali registrati successivi

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