La struttura del TUB: divisioni e competenze

A.    STRUTTURA

Il Tribunale Unificato dei Brevetti o TUB (in inglese Unified Patent Court o UPC) è un nuovo tribunale comune agli Stati Membri UE che ne hanno firmato e ratificato l’accordo istitutivo. Ad oggi si tratta di 17 Stati, che diventeranno 24 al termine delle ratifiche, e cioè tutti gli attuali Stati UE eccetto Spagna, Croazia e Polonia. Per un’introduzione al TUB e al brevetto unitario leggete questo nostro precedente post.

Il TUB è strutturato in un tribunale di primo grado e una corte di appello, e precisamente:

i)    il Tribunale di primo grado è composto da:

a.     una divisione centrale con sedi a Parigi, Monaco e Milano (quest’ultima in funzione da giugno 2024);

b.     divisioni locali nei singoli Stati Membri che l’abbiano richiesta, cioè attualmente: Italia, Austria, Francia, Germania, Portogallo, Belgio, Danimarca, Finlandia, Slovenia, Olanda;

c.     divisioni regionali in comune tra due o più Stati Membri che non abbiano ritenuto di istituire delle singole divisioni locali. Al momento esiste un’unica divisione regionale che include Estonia, Lettonia, Lituania e Svezia.

 

ii)   la Corte d’Appello ha sede in Lussemburgo.

A queste corti si affiancano:

iii)  una Cancelleria (Registry) con sede in Lussemburgo e sottosezioni presso tutte le divisioni; e

iv)  un Centro di mediazione e arbitrato con sedi a Lisbona e Lubiana.

 

 

B.    COMPETENZA DELLE DIVISIONI DI PRIMO GRADO

La distribuzione delle competenze tra le divisioni del tribunale di primo grado dipende sostanzialmente da tipo di azione, territorio, materia del brevetto ed eventualmente dalla scelta delle parti.

 

i)        Tipo di azione

Divisione centrale:

a.     azioni di nullità del brevetto proposte in via principale; e

b.     azioni di accertamento negativo della contraffazione.

Divisioni locali e regionali:

c.     azioni di contraffazione;

d.     domande riconvenzionali di nullità;

e.     procedimenti cautelari.

In caso di domanda riconvenzionale di nullità, tuttavia, è anche possibile che la divisione locale/regionale:

a.     deferisca la sola riconvenzionale alla divisione centrale su decisione del collegio giudicante, che decide anche se sospendere o proseguire il giudizio di contraffazione (in particolare, la sospensione è obbligatoria se è altamente probabile che il brevetto sia dichiarato nullo); o

b.     deferisca l’intero giudizio alla divisione centrale, su accordo delle parti.

 

Connessione tra domande

Vi sono specifiche regole per il caso in cui debbano essere proposte, tra le stesse parti e in relazione allo stesso brevetto, domande che astrattamente dovrebbero essere proposte davanti a divisioni diverse. In particolare:

a.      se pende azione per contraffazione, la domanda di nullità va fatta in via riconvenzionale in quel giudizio.

 

b.      se pende azione per nullità, la domanda di contraffazione può essere proposta, a scelta:

i)        davanti alla divisione centrale;

ii)       davanti alla competente divisione locale/regionale, che potrà deferire o meno la domanda alla divisione centrale come previsto per le riconvenzionali di nullità.

 

c.       se pende azione per accertamento negativo avanti alla divisione centrale, questa viene sospesa se entro 3 mesi dalla sua proposizione viene avviata azione di contraffazione avanti a una divisione locale/regionale, tra le stesse parti o anche tra il licenziatario esclusivo del brevetto e la parte che chiede l’accertamento negativo della contraffazione.

 

ii)      Territorio

Nelle azioni di competenza delle divisioni locali/regionali, la divisione competente per territorio si stabilisce in base a due possibili criteri alternativi, ovvero:

a.     luogo di domicilio del convenuto; o

b.     luogo in cui si è verificata o può verificarsi la violazione.

Ci sono poi delle particolarità, e precisamente:

c.     se il convenuto è domiciliato fuori dagli Stati Membri aderenti, la competenza spetta o alla divisione centrale o a quella del luogo in cui si è verificata o può verificarsi la violazione;

d.     nel caso in cui, in applicazione dei criteri appena detti, sarebbe competente la divisione di uno Stato Membro che non ha divisione locale / regionale, è competente divisione centrale.

 

iii)     Materia

Nelle cause davanti alla divisione centrale, la ripartizione delle competenze tra le tre sedi avviene in base a come il brevetto è classificato secondo la classificazione internazionale:

a.     Milano: brevetti della Sezione A (Necessità Umane: agricoltura, prodotti alimentari, tabacco, abbigliamento, gioielleria, arredamento, articoli sanitari, entertainment), senza i certificati protettivi complementari (CPC) 

b.     Parigi: brevetti della Sezione B (Esecuzione di operazioni; Trasporti), D (Tessili), E (Costruzioni immobili), G (Fisica), H (Energia elettrica), CPC delle sezioni A e C

c.     Monaco: brevetti della Sezione C (Chimica e metallurgia) senza CPC e della Sezione F (ingegneria meccanica; illuminazione; riscaldamento; armi; esplosivi).

Tuttavia, la sede di Milano è stata istituita solo nel maggio 2023, in sostituzione di quella di Londra venuta meno con la Brexit, per cui sarà operativa da giugno 2024; nel frattempo, le sue competenze sono assegnate alla sede di Parigi.

Milano rivendica in realtà anche la competenza sui certificati protettivi complementari, che rientrano nelle materie delle Sezioni A e C, e sui brevetti della sezione C (Chimica e Metallurgia), che erano in origine stati attribuiti alla sezione di Londra.

 

iv)     Scelta delle parti

Le parti possono convenire di agire davanti alla divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.

 

C.    COLLEGI

All’interno delle singole divisioni, le cause sono tipicamente decise da collegi di giudici di diverse nazionalità, qualificati in parte sotto il profilo giuridico, in parte sotto il profilo tecnico.

In particolare:

a.     nei procedimenti avanti a una divisione locale o regionale avremo 3 giudici di formazione giuridica; eventualmente potrà essere aggiunto 1 giudice tecnico in caso di domanda riconvenzionale di nullità o se richiesto dalle parti o dagli altri Giudici. Tuttavia, le parti possono anche concordare che la loro causa sia giudicata da 1 unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico;

b.     nei procedimenti avanti alla divisione centrale i collegi saranno costituiti da 2 giudici di formazione giuridica e 1 giudice tecnico;

c.     avanti alla Corte d’Appello i collegi saranno costituiti da 3 giudici di formazione giuridica e 2 tecnici.

[Le informazioni di questo post sono aggiornate al luglio 2023]

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