La Corte di Cassazione sulla tutela autoriale di articoli di bigiotteria

Lo scorso 1° agosto, con sentenza n. 30289, la Corte di Cassazione Sezione Penale si è espressa sulla possibilità di garantire tutela autorale ad articoli di bigiotteria.

La vicenda riguarda la messa in vendita da parte di un’orafa di una collezione di collane in asserita contraffazione con quelle create e registrate dalla società 3VPretty Bijoux nel Registro delle opere tutelate della normativa sul diritto d’autore, presso il Mi.BACT. (“Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo”) nel 2014 e pertanto in violazione dell’art. 171- ter, comma 2, lett. a) LdA che punisce la riproduzione o la diffusione abusiva di opere tutelate dal diritto d’autore.

Nel corso del procedimento di primo grado, il Tribunale aveva condannato l’imputata alla pena della reclusione riconoscendo tutela alle collane oggetto. Secondo il Tribunale, infatti, tali oggetti di bigiotteria erano dotati di carattere creativo nella forma, nella scelta del materiale nonché per la loro ecletticità.

La Corte d’Appello di Milano, Sezione Penale, ribaltando la condanna inflitta dal giudice di primo grado, aveva invece assolto la concorrente, chiarendo che la collezione di collane di 3VPretty Bijoux non poteva configurare opera di arte figurativa similare.

La decisione veniva quindi impugnata innanzi alla Corte di Cassazione la quale, anzitutto, riprendendo già quanto statuito da precedenti decisioni in sede civile (fra cui Cass. Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017) si è soffermata sulle caratteristiche delle “opere di arte figurativa similare” di cui all’art. 2, n.4 L.d.A e delle “opere di disegno industriale” di cui all’art. 10 LdA. Sul punto, gli ermellini hanno ribadito che le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione. In particolare, l'opera di design industriale è tutelabile in presenza di carattere creativo e valore artistico dell'opera mentre la tutela in base all'art. 2, n. 4, si “riferisce a un prodotto della creatività — identificabile attraverso il suo autore, e declinato nella forma figurativa — che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, posto che l'interesse per l'opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall'unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche, e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale”.

Secondo la Corte, questi principi devono essere ribaditi anche nell'interpretazione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a) LdA, e pertanto va esclusa la tutelabilità delle collane sequestrate ex art. 2, n. 4, perché “è incontestato che le collane furono destinate prima alle vendite al dettaglio, poi all'ingrosso: non si tratta di opere di arte figurativa destinata ad essere create in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, come invece ha ritenuto erroneamente il Tribunale”.

Quanto alla tutela ex art. 2 n. 10, essa è stata esclusa dalla Corte, non essendo stato provato il valore artistico dei prodotti oggetti di sequestro. Peraltro, si è rilevato che già il Tribunale aveva escluso che tali beni potessero essere qualificati quali opere di disegno, in base ad un accertamento in fatto.

Indietro
Indietro

Euipo: impatto positivo per le PMI con assets IP registrati

Avanti
Avanti

La tutela dei marchi tridimensionali corrispondenti all’aspetto del prodotto