La Commissione di Ricorso EUIPO annulla il marchio 3D corrispondente al cubo di Rubik

Con decisione del 20 ottobre 2023, la Prima Commissione di ricorso EUIPO ha respinto il ricorso proposto contro la dichiarazione di nullità del marchio tridimensionale a colori corrispondente al cubo di Rubik, depositato per giochi in classe 28 (R 850- 2022-1). D’accordo con la Divisione di Annullamento, la Commissione ha infatti ritenuto che il marchio contestato fosse stato registrato in violazione dell'art. 7(1)(e)(ii) del Regolamento UE n. 207/2009 in quanto costituito esclusivamente da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Nella decisione in commento, la Commissione ricorda innanzitutto che l'interesse generale sotteso all'art. 7 sta nell’evitare che il diritto dei marchi conferisca ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, così perpetuando indefinitamente diritti esclusivi relativi a soluzioni tecniche che vanno, invece, tutelate entro i limiti temporali del brevetto per invenzione (vent’anni).

La Commissione identifica quindi le caratteristiche essenziali della forma del marchio in questione, da valutare alla luce della funzione tecnica del prodotto corrispondente:

i) la forma di cubo;

ii) una griglia nera su ciascun lato del cubo composta da quadrati disposti in righe di 3x3;

iii) sei colori diversi dei quadrati su ciascun lato del cubo, quali rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco.

In merito, la Commissione richiama precedenti decisioni di EUIPO (R-472/2017-1) e Tribunale UE (T-601/17) che avevano a loro volta avuto a che fare con domande di registrazione di forme corrispondenti al cubo di Rubik. In accordo con tali decisioni, la Commissione conclude che la forma di cubo e la struttura a griglia sono in effetti necessarie per ottenere un risultato tecnico, ovvero “quello di un gioco costituito dal completamento di un puzzle di colore tridimensionale a forma di cubo, generando sei facciali di colore diverso. Tale scopo è raggiunto attraverso una rotazione assiale, verticale e orizzontale, di cubi di colori più piccoli, fino a quando i nove quadrati di ciascun viso del cubo mostrano lo stesso colore”.

La Commissione si focalizza quindi sul fatto che la terza caratteristica essenziale summenzionata, ovvero i colori dei quadrati, sia a sua volta necessaria per raggiungere un risultato tecnico. Con una motivazione che non brilla per chiarezza, e sempre richiamando le precedenti decisioni summenzionate, la Commissione conclude che in effetti anche tali colori sarebbero necessari per ottenere un risultato tecnico, posto che “il cubo non funzionerebbe come puzzle se tutte e sei le sue facce avessero lo stesso colore”. A nulla è valsa la difesa del titolare del MUE secondo cui la specifica combinazione di colori sarebbe distintiva e arbitraria, alla quale la Commissione oppone che:

i) quando si discute di una forma non registrabile perché necessaria per ottenere un risultato tecnico, a nulla rileva che tale forma sia distintiva;

 

ii) l'esistenza di forme alternative, idonee a ottenere lo stesso risultato tecnico, non esclude in sé che una forma sia non registrabile ai sensi dell'art. 7(1)(e)(ii). Conseguentemente, il fatto che il medesimo risultato tecnico del cubo di Rubik possa essere ottenuto con altri colori, motivi, simboli o lettere sarebbe irrilevante nella valutazione del carattere funzionale dei colori in questione;

 

iii) la scelta concreta dei colori è stata dettata dalla necessità di avere colori sufficientemente diversi tra loro. La combinazione cromatica di colore rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco soddisfa questo criterio, per cui sarebbe necessaria per ottenere il risultato tecnico del cubo di Rubik.

In conclusione, come anticipato, il marchio contestato è stato ritenuto non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7(1)(e)(ii), del Reg. UE n. 207/2009 per tutti i prodotti per cui era registrato (giochi, giocattoli, giocattoli e puzzle tridimensionali; giochi elettronici; giochi elettronici tascabili).

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