L’UIBM riconosce tutela di marchio rinomato a “EXCELLENCE” di Lindt

Con decisione del 28.11.2023 nella procedura n. 652022000087332, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto l’opposizione di Lindt contro la registrazione del marchio ETNA EXCELLENCE per cioccolato e simili, alla luce degli anteriori diritti di Lindt sul marchio EXCELLENCE.

In particolare, l’UIBM ha riconosciuto che il marchio EXCELLENCE, usato da Lindt in Italia dal 1989 per la sua notissima linea di cioccolato di alta qualità, è da considerarsi “rinomato” ai sensi dell’art. 12(1)(e) CPI. Ciò gli garantisce tutela contro qualunque marchio successivo simile, anche se usato per prodotti dissimili, quando il suo uso ingiustificato trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno EXCELLENCE o recherebbe pregiudizio agli stessi.

Nella decisione in commento, l’Ufficio ricorda che un marchio è rinomato quando “è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato”. Ciò, a sua volta, dipende da un complesso di elementi rilevanti, tra i quali, in particolare, la quota di mercato dei prodotti contrassegnati dal marchio, l’ambito geografico, l’intensità e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti promo-pubblicitari sostenuti dall’impresa titolare”. E la prova di questi elementi “deve essere fornita in modo rigoroso e non equivoco, anche attraverso la produzione di sondaggi demoscopici o studi indipendenti sul mercato rilevante”.

Ciò precisato, l’Ufficio ritiene che Lindt abbia in effetti fornito ampie prove dei propri investimenti promozionali e pubblicitari, delle proprie iniziative commerciali, coperte dalla stampa generalista e di settore, del valore delle vendite e della quota di mercato, elaborati da un istituto di ricerca indipendente, nonché dell’elevatissima percentuale di consumatori che riconduce a Lindt il segno EXCELLENCE, dimostrata da un sondaggio indipendente.

In tale contesto, rileva l’UIBM, il marchio successivo sarebbe in grado di sfruttare indebitamente il potere di attrazione di quello di Lindt, “appropriandosi del suo potere di attrattiva e del suo valore pubblicitario sfruttandone reputazione, immagine e prestigio”. Inoltre, il suo uso potrebbe indebolire il carattere distintivo del marchio EXCELLENCE, per il venir meno della sua unicità sul mercato; oltre a offuscare la sua immagine, in caso di prodotti non affini o di qualità scadente. Da qui il rigetto della domanda di registrazione per i prodotti contestati, in accoglimento dell’opposizione di Lindt.

Indietro
Indietro

La Commissione di Ricorso EUIPO annulla il marchio 3D corrispondente al cubo di Rubik

Avanti
Avanti

Raggiunta l’intesa sull’AI ACT