L’EUIPO accoglie l’opposizione di PRIO DONNAFUGATA contro la domanda di registrazione SPRIO SPRITZ
L’EUIPO ha recentemente accolto l’opposizione B 3142350 contro la domanda di marchio denominativo dell’UE n. 018334069 “SPRIO SPRITZ”, basata sul marchio denominativo italiano “PRIO DONNAFUGATA” e proposta contro i prodotti compresi nella Classe 33 (cocktails; aperitivi; bevande a base di vino; bevande alcoliche con aromi naturali).
A fondamento dell’opposizione è stato invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sulla base del quale il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione / associazione per il pubblico. Tale somiglianza viene valutata a livello globale, mettendo a confronto i segni, i prodotti e servizi rivendicati, nonché valutando il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto ed il pubblico di riferimento.
Nel caso di specie, la Divisione d’Opposizione si è focalizzata sui termini “PRIO” e “SPRIO” affermando che, nel caso di segni composti da due elementi verbali, i consumatori tendono a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento, da ciò derivando la maggiore importanza della loro comparazione rispetto ai termini “DONNAFUGATA” e “SPRITZ”. I due termini PRIO e SPRIO sono quindi stati ritenuti normalmente distintivi ed estremamente somiglianti a livello visivo e fonetico. Per quanto riguarda invece la comparazione a livello concettuale, la Divisione ha concluso per l’assenza di alcun significato e quindi per l’impossibilità di una comparazione. Ha quindi sottolineato che, essendo il termine “SPRITZ” un elemento descrittivo, la sua rilevanza risultava limitata nella comparazione tra i segni, ritenuti in conclusione complessivamente simili.
In merito alla somiglianza tra prodotti e servizi rivendicati, l’EUIPO ha sottolineato che nel caso di specie i prodotti di riferimento, identici per entrambe le registrazioni, erano bevande alcoliche e che, dal momento che queste spesso vengono ordinate in stabilimenti rumorosi come bar o discoteche, la somiglianza fonetica tra i segni fosse particolarmente significativa.
Alla luce della somiglianza visiva e fonetica degli elementi “PRIO” e “SPRIO”, del fatto che gli elementi “DONNAFUGATA” e “SPRITZ” si trovassero in seconda posizione e che quindi ad essi fosse prestata minore attenzione dai consumatori, del carattere non-distintivo del termine “SPRITZ” e degli ambienti dove normalmente vengono consumati i prodotti d’interesse, la Divisione d’Opposizione ha quindi ritenuto che per i prodotti identici nella Classe 33 sussistesse un rischio di confusione per i consumatori, respingendo così la domanda di registrazione n. 018334069 “SPRIO SPRITZ”.
La decisione, attualmente impugnata di fronte alla Prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO, riprende e consolida ulteriormente diversi principi fondamentali in ambito di opposizione tra marchi, ponendo ancora una volta particolare attenzione sulla distintività degli elementi di un marchio e sulla necessità di effettuare una valutazione globale del rischio di confusione alla luce di tutti i fattori della comparazione e dell’interdipendenza degli stessi.