Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge in materia di intelligenza artificiale
Lo scorso 23 aprile 2024, il Governo ha approvato un disegno di legge (DDL) per l’introduzione di disposizioni in materia di Intelligenza Artificiale.
Il DDL sottolinea che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale deve basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà degli individui sanciti dall’ordinamento italiano ed europeo. Il Governo, entro un anno, dovrà adeguare la disciplina nazionale a quella europea in vari settori: l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA, la formazione da parte degli ordini professionali in favore di professionisti ed operatori e l’adeguamento di reati e sanzioni all’utilizzo illecito dei sistemi di IA. L’obiettivo strategico è creare una regolazione che permetta un impatto positivo sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, creando un equilibrio tra le opportunità che queste tecnologie offrono e i rischi legati al loro uso improprio o dannoso.
Il disegno di legge ha interessato anche la materia del diritto d’autore. Innanzitutto, si progetta di risolvere l’annoso problema della tutelabilità autoriale nelle opere realizzate con l’IA: infatti, si stabilisce che le opere create con l’utilizzo degli algoritmi generativi possono essere protette dal diritto d’autore purché “il contributo umano nell’ideazione e realizzazione dell’opera tramite l’uso dell’algoritmo sia creativo, rilevante e dimostrabile”.
Inoltre, viene previsto che “la riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d’autore”. Nello specifico:
i) l’art. 70-ter consente le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali;
ii) l’art. 70-quater, invece, prevede invece più in generale che sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati, quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
Infine, vengono previste misure per favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti, intervenendo sul d.lgs. 208/2021 (sulla fornitura di servizi di media audiovisivi): qualsiasi contenuto informativo che sia stato, anche parzialmente, generato o modificato dai sistemi di intelligenza artificiale, facendo apparire come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve recare un’identificazione che permetta di conoscere l’origine dell’opera. Vengono escluse dalla disciplina i contenuti che facciano parte di un’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio.