‘GENQUILA’, TEQUILA e l’ambito del concetto di evocazione secondo l’EUIPO
Con la recente decisione nel caso R 1033/2023 – 2, la Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO ha stabilito che una domanda di marchio per il segno “DUTCH GENQUILA” dovesse essere respinta per tutte le bevande alcoliche, compresi i vini, poiché evocava l’IGP “TEQUILA”.
La domanda era stata precedentemente respinta dalla divisione di opposizione per tutti i prodotti contestati della classe 33 (relativa alle bevande alcoliche) ad eccezione dei vini, in ragione delle differenze quanto a ingredienti, contenuto alcolico, processo di produzione e gusto esistenti tra le bevande spiritose – come il prodotto oggetto della IGP - e i vini e il fatto che l'IGP non era riprodotta integralmente nel marchio contestato.
Il Consejo Regulador del Tequila, ente messicano legittimato a esercitare i diritti derivanti dalla IGP, che aveva invece chiesto il rigetto della domanda per tutti i prodotti contestati della classe 33, ha impugnato la decisione.
La Commissione di ricorso ha ritenuto che, per valutare se sussista evocazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2019/787, sia decisivo stabilire se, quando i consumatori si trovano di fronte ad una denominazione contestata, l'immagine suscitata nella loro mente sia quella del prodotto coperto dall'IGP, tenendo conto, se del caso, (1) della parziale incorporazione dell'IGP anteriore nel segno contestato; (2) della somiglianza visiva e/o fonetica tra i segni; o (3) la vicinanza concettuale tra essi.
Nel caso di specie, la Commissione ha rilevato che esisteva una prossimità visiva e fonetica tra l’IGP «TEQUILA» e il segno «DUTCH GENQUILA», in particolare perché quest’ultimo riproduceva la caratteristica desinenza «QUILA» della prima. Per quanto riguarda l’aggettivo «DUTCH», essa ha osservato che ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), l’evocazione può aver luogo anche se nel segno contestato è indicata l’effettiva provenienza dei prodotti o dei servizi per cui si chiede registrazione.
Con riferimento ai prodotti, la Commissione ha osservato che non è necessario che il prodotto tutelato dalla denominazione protetta e i prodotti o i servizi contraddistinti dal segno contestato siano «comparabili» o «simili» affinché sia integrata evocazione.
Esisterebbe al contrario una palese prossimità, ha rilevato la Commissione, tra il vino e le bevande spiritose, poiché si tratta in tutti i casi du bevande alcoliche; quindi, di bevande tutte rivolte a consumatori adulti e consumate in circostanze simili e per ragioni simili. Anche il loro aspetto fisico sarebbe simile, nel senso che sono liquide e venduti in bottiglie. Inoltre, sarebbe probabile che siano vendute e consumate nella stessa tipologia di esercizi o in esercizi simili (negozi di liquori, enoteche, ristoranti, bar). La Commissione ha evidenziato anche la potenzialità commerciale di un vino aromatizzato alla tequila.
Infine, la Commissione ha osservato che il fatto che l’IGP «TEQUILA» non era riprodotta integralmente nel marchio contestato non costituiva un criterio per escludere l’evocazione. Al contrario, l’impatto della desinenza identica “QUILA” sarebbe, a parere della Commissione, particolarmente forte, perché tale desinenza è caratteristica dell’IGP “TEQUILA” e non è d’uso comune. Peraltro, secondo quanto risulta dal fascicolo d’opposizione, il termine sarebbe stato scelto appositamente dalla richiedente il marchio in vista della produzione di una bevanda spiritosa al gusto di tequila.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che il consumatore di riferimento dell’UE potesse stabilire un nesso sufficientemente chiaro e diretto tra il segno contestato, anche ove usato per designare vini, e la bevanda protetta dall'IGP «TEQUILA»; in altre parole, che, di fronte al segno «DUTCH GENQUILA», l'immagine innescata nella sua mente sarebbe anche in tal caso quella della bevanda spiritosa «TEQUILA».
La Commissione ha quindi accolto il ricorso e la domanda di marchio dell’Unione europea contestata è stata respinta anche per i vini.