Il Tribunale di Milano sul risarcimento del danno da violazione di disegno

Con sentenza n. 5006 del 13 maggio 2024, il Tribunale di Milano ha accertato la violazione, da parte del contenitore (baltresca) denominato “ALTANA”, dei disegni comunitari registrati di Sirsa s.p.a. nn. 000011549-0001, 000011549-0002 e 000011549-0003. Di seguito un confronto tra il primo disegno (a sx) e il prodotto ALTANA (a dx):

In accoglimento delle domande di Sirsa, il Tribunale ha perciò condannato al risarcimento dei danni le controparti, società attive nella produzione e commercializzazione del modello ALTANA.

 

Nel determinare l’ammontare del danno, i Giudici hanno rilevato innanzitutto che appariva sostanzialmente provata una relazione diretta tra le vendite delle ALTANA e il calo delle vendite Sirsa, posto che:

-       le vendite Sirsa erano scese contestualmente alla commercializzazione delle ALTANA, ed erano risalite appena la commercializzazione di queste ultime era cessata per effetto di inibitoria cautelare emessa dallo stesso Tribunale;

-       le ALTANA erano state rivendute a clienti che prima si rifornivano da Sirsa;

-       le controparti non avevano indicato altri elementi che potessero aver determinato quel calo, quali ad esempio una eventuale disaffezione del mercato, fattori di crisi di tale specifico mercato, presenza di altri modelli concorrenti di baltresche idonei a determinare un mutamento nelle scelte degli utilizzatori finali.

 

I Giudici hanno quindi calcolato il danno subito da Sirsa utilizzando il criterio del profitto perso a causa della commercializzazione avversaria, in applicazione dell’art. 125 c.p.i. Nello specifico, facendo riferimento alla relazione depositata dal Consulente Tecnico d’Ufficio nominato a tal fine, i Giudici hanno rilevato che:

-       il margine di contribuzione di Sirsa su ciascuna baltresca ammontava a € 13,26, calcolato sottraendo dal prezzo medio di vendita il costo medio di produzione (a sua volta calcolato sui costi variabili incrementali dipendenti direttamente dalla produzione del prodotto - materie prime, imballi ecc. -, senza tener conto di costi fissi, svalutazioni, ammortamenti, accantonamenti, componenti finanziarie e straordinarie, imposte);

-       i prodotti ALTANA venduti ammontavano a 23.515;

-       il mancato guadagno (“lucro cessante”) di Sirsa era dato dalla moltiplicazione di tali due cifre, e quindi pari a € 311.808,90.

 

I Giudici hanno invece negato il risarcimento delle altre voci di danno lamentate da Sirsa a titolo di c.d. “danno emergente”, quali: spese per acquisire e preservare la prova della contraffazione e per l’impiego dei mezzi atti a contrastarlo; spese per l’attività di ricerca, sviluppo e industrializzazione, incluso il costo per il deposito dei modelli comunitari oggetto della contraffazione; spese per attività pubblicitarie, di promozione e di partecipazione alle varie Fiere di settore. Il Tribunale ha infatti rilevato che, al di là della questione se tutte tali spese siano astrattamente risarcibili, Sirsa non aveva fornito idonee prove a riguardo.

 

In conclusione, il Tribunale ha ordinato:

-       la cessazione di ogni ulteriore produzione e commercializzazione delle ALTANA, con penale di € 500 per ogni ulteriore prodotto realizzato e/o commercializzato;

-       il loro ritiro dal commercio;

-       l’assegnazione in proprietà a Sirsa del relativo stampo ex art. 124 co. 4 c.p.i., in quanto destinato in maniera univoca a produrre contenitori interferenti con i disegni registrati di Sirsa;

-       il risarcimento del danno suindicato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;

-       il risarcimento delle spese legali per circa € 30.000 (inclusive del precedente grado cautelare) e il pagamento degli onorari del CTU contabile; e

-       la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla rivista “Eurocarni” a caratteri doppi del normale.

 

La sentenza è attualmente appellabile.

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