“CHAMPAGNE” contro “CHAMPRICE”: la tutela “rafforzata” della DOP
Il 17 dicembre 2024 la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha emesso una decisione di rilievo nel panorama della tutela delle DOP, accogliendo l'opposizione n. B 3207890 presentata dal Comité Interprofessionnel du Vin De Champagne (CIVC) contro la registrazione della domanda di marchio n. 018918364 “CHAMPRICE” per “Fornitura di alimenti e bevande” e “Servizi di ristorazione” nella Classe 43 della Classificazione di Nizza.
L’opposizione si basava sulla DOP “CHAMPAGNE”, alla luce dell’articolo 8(6) RMUE in combinato disposto con l’articolo 103(2)(b) del Regolamento UE n. 1308/2013 vigente al momento del deposito della domanda di marchio (oggi modificato dal Regolamento UE n. 1143/2024).
Oltre a detta normativa, che disciplina la protezione delle DOP nel settore vitivinicolo contro qualsiasi evocazione, usurpazione o uso commerciale indebito, la Divisione ha fatto riferimento a vari precedenti giurisprudenziali, tra cui il caso “Champanillo” (caso C-783/19 della CGUE), sulla cui scorta è stato rafforzato il principio per cui la protezione delle DOP si estende anche a servizi connessi ai prodotti protetti dalla DOP.
Nel caso di specie, il CIVC aveva contestato la registrazione di “CHAMPRICE” sulla base di tre argomenti principali:
l’evocazione della DOP “CHAMPAGNE”, stante la somiglianza fonetica e visiva tra “CHAMPAGNE” e “CHAMPRICE”, con la riproduzione delle prime cinque lettere identiche e una struttura fonetica simile;
l’indebito vantaggio derivante dallo sfruttamento della particolare notorietà della DOP, sinonimo di lusso, esclusività e qualità;
il messaggio veicolato, relativo all’abbinamento dello Champagne ad altri prodotti alimentari, nel caso specifico il riso (“rice” in lingua inglese), tale da rendere evidente la complementarità tra i servizi contestati e il prodotto protetto dalla DOP.
La Divisione di Opposizione ha accolto i rilievi del CIVC e rifiutato la registrazione della domanda di marchio n. 018918364 “CHAMPRICE”, ritenendo sussistente un collegamento diretto nella mente del consumatore con la DOP “CHAMPAGNE”, in particolare posto che:
la normativa rilevante ha l’obiettivo di “offrire al consumatore una garanzia di qualità dovuta alla provenienza geografica … e di evitare un uso improprio da parte di terzi che cercano di trarre vantaggio dalla reputazione di qualità”;
“è un fatto notorio che il vino dell'opponente può essere offerto mediante la fornitura di alimenti e bevande coperti dal marchio contestato” e “vi è poi una chiara tendenza del mercato, di cui i consumatori sono a conoscenza, secondo cui i produttori di vino offrono servizi di ospitalità connessi alla fornitura di alimenti e bevande”.
L’EUIPO ha quindi ribadito il principio della protezione estesa delle DOP contro l’uso di segni evocativi anche per servizi connessi al prodotto protetto, confermando una tutela rafforzata contro qualsiasi tentativo di creare associazioni commerciali con una DOP rinomata.