Accuse di razzismo nel calcio: il caso Juan Jesus vs Acerbi

Con comunicato ufficiale n. 198 del 26 marzo 2024 la Lega Calcio Serie A ha reso pubblica la decisione del Giudice Sportivo in merito alla nota vicenda che ha visto coinvolti i calciatori Juan Jesus del Napoli e Francesco Acerbi dell’Inter.

I fatti risalgono alla partita di campionato Inter contro Napoli disputata lo scorso 17 marzo e terminata con il risultato di 1-1. Durante il match, il giocatore del Napoli ha attirato l’attenzione del direttore di gara accusando il calciatore interista di essersi rivolto nei suoi confronti con espressioni razziste.

Alla luce del referto del Direttore di Gara, la Procura Federale della FIGC, incaricata ai sensi dell’art. 50 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ha svolto un supplemento d’indagine, sentendo l’arbitro e i diretti interessati e acquisendo alcuni filmati di gara nonché lo stralcio della registrazione dei colloqui tra Arbitro e Sala Var.

Il procedimento instaurato d’ufficio davanti al Giudice sportivo nazionale (competente ai sensi degli artt. 64.2 e 65 lett. a del Codice di Giustizia Sportiva FIGC) era volto a verificare la possibile violazione dell’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC rubricato “Comportamenti Discriminatori”, il quale statuisce che “Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.”

All’esito del procedimento, il Giudice sportivo non ha applicato le sanzioni previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva nei confronti del calciatore dell’Inter. Nella sostanza, il Giudice,  pur risultando pacifico che a seguito dello scontro di gioco tra i due giocatori siano state pronunciate da parte di Francesco Acerbi delle parole offensive nei confronti di Juan Jesus – come, tra l’altro, ammesso dallo stesso offendente – non ha ritenuto provato il contenuto discriminatorio di tali espressioni. Difatti, non è stato depositato in atti alcun supporto probatorio esterno sotto forma di video, audio o testimonianze, che potesse effettivamente dare prova della natura discriminatoria delle parole pronunciate dal calciatore della squadra milanese.

Nella propria pronuncia il Giudice sportivo ha voluto espressamente precisare che la condotta discriminatoria, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità ma, nel medesimo tempo, ha chiarito la necessità “che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (Corte Federale d’Appello, SS.UU., n. 105/2021)”.

Nel caso di specie, secondo il giudicante, è stata raggiunta la prova dell’offesa ma l’unica base a sostegno del fine razziale era la testimonianza del calciatore del Napoli.

A seguito di tale pronuncia Juan Jesus ha fatto sapere di non voler proseguire nella controversia, rinunciando al ricorso alla giustizia ordinaria a tutela della propria immagine.

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