Nessuna tutela per il Grana senza l’aggettivo “Padano”

Il Tribunale di Torino il 17 febbraio 2023 si è pronunciato in merito ad un’azione promossa dal Consorzio per la tutela Grana Padano D.O.P. nei confronti di Caseificio Fiandino per l’accertamento di un’asserita evocazione e/o illegittimo uso diretto o indiretto, anche ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 1151/2012, della D.O.P. Grana Padano e della categoria Riserva, mediante l’utilizzo, da parte della convenuta, del segno “Gran Riserva Italia”.

Il nome “Grana Padano” rientra nell’elenco delle denominazioni nazionali di origine protetta D.O.P. riconosciute dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2011 e tutelate dall’art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli. La stessa tutela è riconosciuta al segno “Riserva”, relativo alle forme stagionate per oltre 20 mesi, tanto da essere previsto nel Disciplinare del Grana Padano che venga apposto sullo scalzo delle forme più invecchiate un secondo marchio costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola “Riserva”, in carattere minore e dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola “oltre”, in carattere maiuscolo, e il numero “20”, mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola “mesi”, sempre in carattere minore.

L’azione promossa dal Consorzio trae origine dal rinvenimento, da parte di quest’ultimo, presso alcuni punti vendita della provincia di Messina, di un campione di un formaggio a pasta dura da grattugia, prodotto e commercializzato dal Caseificio Fiandino (non appartenente all’elenco dei produttori della D.O.P. Grana Padano), del tutto similare del Grana Padano D.O.P., riportante sullo scalzo l’impressione a fuoco di un logo recante la dicitura “ Gran Riserva Italia” somigliante a quello tutelato dal Disciplinare. Il Consorzio, quindi, ha deciso di citare la controparte in giudizio al fine di chiedere, oltre che l’accertamento dell’illecita evocazione e/o dell’illegittimo uso diretto o indiretto della D.O.P. Grana Padano e in particolare della Categoria Riserva, la condanna alla cessazione dell'uso dei termini “GRAN” e “RISERVA”.

Il Tribunale ha tuttavia rigettato le domande del Consorzio non ritenendo ricorrente alcuna ipotesi di evocazione o uso diretto o indiretto ex art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012.

In particolare, nel caso di specie il giudice torinese ha ritenuto che la parola “GRAN” utilizzata dal caseificio convenuto non sia evocativa dalla parola “GRANA”, sia perché si tratta di mero aggettivo riferito al sostantivo generico “RISERVA”, sia perché essa stessa, essendo un vocabolo generico della lingua italiana, deve ritenersi liberamente utilizzabile. Ancora, secondo il Tribunale, il termine “GRANA” - oltre ad essere vocabolo descrittivo - ha il proprio valore solo ove accompagnato all’aggettivo “PADANO”, poiché sarebbe proprio nell’origine geografica che si sostanzia l’essenza e la ratio della tutela azionata.

Parimenti la parola “RISERVA” è stata ritenuta vocabolo di uso comune il cui utilizzo non può essere ritenuto di per sé illecito. Nel valutare poi l’utilizzo congiunto dei vocaboli e la denominazione complessivamente utilizzata dal caseificio, il Tribunale ha evidenziato come la dizione “GRAN RISERVA ITALIA” non sia affatto evocativa della dizione “GRANA PADANO RISERVA”, proprio perché nella denominazione tutelata il riferimento di rilievo è al sostantivo “GRANA” e appare dirimente e caratterizzante l’associazione alla connotazione geografica “PADANO”. Nella denominazione utilizzata da parte convenuta, invece, appare avere carattere predominante la dizione “RISERVA ITALIA”, da individuarsi quale “cuore” del segno adottato, senza alcun riferimento alla provenienza dalla pianura padana.

Per quanto sopra, il Tribunale non ha ritenuto sussistente alcuna ipotesi di evocazione o uso diretto o indiretto ex art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012.

Va qui segnalato che questa decisione si pone in contrasto con una sentenza emessa in data 8 giugno 2022 dal Tribunale di Venezia che, in una causa molto simile, aveva escluso la genericità del termine “grana” singolarmente preso ritenendo che anzi fosse sufficiente ad indicare una tipologia di formaggio ricondotto al “Parmigiano Reggiano” ed al “Grana Padano”, e quindi a formaggi aventi una precisa origine territoriale.

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