I requisiti per il plagio di un’opera musicale: una recente decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano si è recentemente espresso in tema di plagio di opere musicali.

Il procedimento qui descritto è stato promosso innanzi al Tribunale meneghino da un autore nei confronti di un noto cantautore italiano B.A. e della sua società Iris S.r.l., deducendo che il brano musicale “Mio Fratello”, contenuto nell’album “Dediche e Manie” di B.A. pubblicato nel novembre 2017, costituiva plagio di una sua composizione anteriore intitolata “Sogno d’amore”.

L’attore, in particolare, affermava di aver composto il proprio brano nel 2006 e di averlo depositato presso la SIAE nel 2010, per poi aver ceduto le edizioni alla società “Viameda Edizioni Musicali S.r.l.”. Secondo l’attore, il brano di B.A. pubblicato nel 2017 presentava una netta somiglianza con “Sogno d’Amore”, confermata anche da una relazione tecnica di due musicisti autorevoli ed esperti. L’oggetto del plagio riguardava, in particolare, le otto battute del ritornello del brano dell’attore che, secondo quest’ultimo, erano coincidenti con il ritornello del brano avversario sotto il profilo melodico, armonico e ritmico.

A riprova dell’asserito plagio, l’attore allegava la collaborazione avvenuta nel 2015 tra il produttore del brano in plagio e l’etichetta discografica titolare dei diritti sul brano plagiato.

L’attore chiedeva, dunque, l’accertamento del plagio e la condanna dei convenuti sia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che al deposito presso la SIAE di un nuovo bollettino della canzone presuntamente in plagio recante la menzione di L.D.L. come autore della musica, così da avere diritti su una quota delle vendite. L’attore insisteva, altresì, sull’imposizione da parte del Giudice di un ordine dal ritiro dal commercio e sulla distruzione delle copie dell’album in cui è presente il brano asseritamente in plagio, nonché sulla correzione delle copie non ancora distribuite e di quelle presenti sul web.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando integralmente la ricostruzione della vicenda di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande avversarie con annessa condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.

Il Tribunale Milanese ha in primo luogo riconosciuto sussistenti i requisiti richiesti ai fini della tutela autoriale del brano dell’attore, il quale aveva dedotto l’originalità e la creatività della propria composizione sin dall’atto introduttivo, circostanza non contestata dai convenuti, se non in modo tardivo e comunque generico.

Con riferimento alla comparazione dei due brani, il Tribunale ha anzitutto sottolineato che l’indagine comparativa ritenuta rilevante è unicamente quella svolta sulle partiture e non sulle incisioni dei due brani, essendo pacifico che l’attore non avesse mai inciso né pubblicato il brano “Sogno d’amore” ma avesse solo provveduto al deposito degli spartiti presso la S.I.A.E. Il Tribunale, a tal proposito, ha chiarito come la mancata pubblicazione dell’opera, e dunque il suo carattere inedito, non sia di ostacolo alla piena operatività della disciplina sul diritto d’autore.

Il Tribunale milanese ha tuttavia escluso il plagio, richiamando l’analisi del CTU (neppure contestata dall’attore) secondo cui erano presenti similitudini tra il ritornello di “Mio Fratello” e la strofa di “Sogno d’amore”, ma non sono sufficienti per supporre un plagio, dato che le note erano poste in un ordine parzialmente differente. Inoltre, secondo il consulente, l’esecuzione estemporanea delle partiture al pianoforte conferiva un risultato differente, dando suggestioni completamente diverse. Il Tribunale di Milano ha quindi rigettato le domande di parte attrice, non ravvisando però i presupposti per una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

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