La CGUE sui contratti via internet: non è sufficiente fornire le informazioni contrattuali attraverso un link

Lo scorso 5 luglio la Corte di Giustizia UE (CGUE) si è pronunciata, con sentenza nel procedimento C-49/11, in materia di contratti a distanza conclusi via internet, con particolare riferimento alla forma in cui il consumatore che abbia concluso un simile contratto deve ricevere le informazioni ad esso relative. La norma oggetto di rinvio pregiudiziale era infatti l’art. 5 par. 1 della direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza, secondo la quale il consumatore deve “ricevere” tempestiva “conferma per iscritto o su altro supporto duraturo” delle informazioni su identità del fornitore, caratteristiche essenziali del prodotto, prezzo e spese di consegna, diritto di recesso etc., obbligatoriamente fornitegli prima della conclusione del contratto ai sensi dell’art. 4 della medesima direttiva (“Informazioni”), a meno che esse non gli siano già state “fornite” per iscritto o su supporto duraturo prima della conclusione del contratto medesimo.

Il procedimento austriaco da cui originava il rinvio pregiudiziale alla CGUE vedeva contrapposte la Content Services Ltd (“Content Sevices”) e la Camera Federale del Lavoro austriaca (Bundesarbeitskammer “BAK”) in qualità di organismo di tutela dei consumatori. In sostanza, la BAK lamentava che la Content Services consentisse agli utenti di scaricare software dal suo website solo in seguito a sottoscrizione di un contratto di abbonamento annuale a pagamento, per poter sottoscrivere il quale l’utente era necessariamente tenuto a dichiarare (mediante segno di spunta) di accettare le condizioni generali di vendita e di rinunciare al diritto di recesso. Durante la procedura di sottoscrizione, tuttavia, le Informazioni non venivano fornite direttamente all’utente, ma venivano rese disponibili attraverso un link che dalla pagina di sottoscrizione indirizzava ad un’altra area del website. Allo stesso modo, all’esito della sottoscrizione esse non venivano inviate all’utente ma di nuovo rese a lui disponibile tramite link contenuto nella email di conferma. (…)

Il tribunale viennese investito della controversia in secondo grado (l’Oberlandesgericht Wien) aveva quindi sospeso il procedimento chiedendo in via pregiudiziale alla CGUE se la messa a disposizione delle Informazioni attraverso un link fosse sufficiente a rispettare il dettato dell’art. 5, par. 1, della direttiva 97/7/CE summenzionato, ciò che viene negato dalla CGUE per le ragioni che seguono.

Nella propria analisi, la CGUE rileva innanzitutto che i termini “ricevere” e “fornire” contenuti nell’art. 5 fanno evidentemente riferimento ad una trasmissione di contenuti rispetto al quale il destinatario delle Informazioni nulla deve fare; cosa a cui non corrisponde l’invio di un link, che impone invece al destinatario di agire (cliccando sul link) per prendere conoscenza delle informazioni. Di conseguenza, dice la Corte, si deve ritenere che “quando le informazioni che si trovano sul sito Internet del venditore sono rese accessibili solamente attraverso un link comunicato al consumatore, tali informazioni non sono né «fornite» a tale consumatore, né «ricevute» da quest’ultimo, come invece prescrive l’articolo 5, par. 1, della direttiva 97/7”.

In secondo luogo, la CGUE rileva che l’art. 5 prescrive altresì che le Informazioni siano confermate dal venditore per iscritto o su “supporto duraturo”, intendendosi con questo termine (in linea con la definizione data dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che sostituirà la direttiva 97/7/CE dal 13 giugno 2014) un supporto in grado di conservare senza alterazioni e per un congruo periodo i dati del contratto, consentendo al consumatore di accedervi e di riprodurli. Ancora una volta, afferma la Corte, a tale requisito non corrisponde la fornitura delle Informazioni tramite link: “un sito internet come quello oggetto del procedimento principale, le cui informazioni sono accessibili ai consumatori solo attraverso un link mostrato dal venditore, non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi dell’art. 5, par. 1, della direttiva 97/7”.

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