Il TAR annulla la sanzione comminata dall’AGCM a Pfizer per abuso di posizione dominante

Lo scorso 3 settembre è stata depositata la sentenza n. 2467/2012 con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Pfizer contro la nota decisione AGCM che l’aveva condannata al pagamento di una multa di oltre 10 milioni di euro. Tale sanzione, come avevamo raccontato qui in questo blog, derivava dal fatto che secondo l’AGCM Pfizer aveva abusato della propria posizione dominante in relazione ai suoi brevetti sul principio attivo “latanoprost” a discapito dei corrispondenti farmaci generici; ciò che è stato ora smentito dal TAR Lazio.

Il provvedimento dell’AGCM annullato dal TAR accoglieva in particolare una segnalazione effettuata dalla società produttrice di farmaci generici Ratiopharm: quest’ultima lamentava che, quando essa era in procinto di lanciare sul mercato i propri generici del farmaco Pfizer “Xalatan” a base di latanoprost, Pfizer le avesse opposto sia in sede amministrativa che civile la sussistenza dei propri diritti di brevetto sul principio attivo in questione, ancora in vigore ma – a detta di Ratipharm – fondati in realtà su un brevetto nullo. Sposando questa tesi, l’AGCM aveva ritenuto che Pfizer stesse facendo valere dei brevetti non validi al solo scopo di ritardare l’entrata sul mercato dei farmaci generici e mantenere la propria quota di mercato, mettendo consapevolmente in atto una illecita strategia escludente. (…)

La decisione del TAR Lazio che ha ora annullato il provvedimento sanzionatorio AGCM ha mostrato invece di aderire alle numerose critiche che si erano levate contro quella decisione. In particolare, la sentenza afferma che l’AGCM “ha rinvenuto un’ipotesi di abuso di posizione dominante ponendo in correlazione varie condotte con le quali, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, Pfizer ha esercitato la tutela di diritti e di interessi legittimi“; tal che tali condotte avrebbero potuto essere considerate anticoncorrenziali solo se connotate da un intendo escludente “alla luce di un quid pluris che si aggiunga alla mera sommatoria di comportamenti leciti“, quid pluris che, rileva il TAR, “l’Autorità non riesce a dimostrare nel caso di specie“.

La sentenza in esame si mostra particolarmente dura nei confronti del provvedimento AGCM, arrivando ad affermare il “sospetto che l’Autorità, nel pervenire alle proprie conclusioni, si sia basata, al di là di quanto espressamente e contrariamente affermato, sulla circostanza che il brevetto EP ‘168 fosse stato annullato dall’EPO“; e ciò senza tenere conto che tale annullamento non era definitivo, tant’è che in sede di appello il medesimo EPO aveva invece confermato la validità del brevetto medesimo. Così, dice il TAR, le valutazioni dell’AGCM “si profilavano caratterizzate dalla dipendenza da determinazioni non definitive formatesi aliunde e vieppiù neanche immediatamente efficaci, senza che, peraltro, l’AGCM, cui le caratteristiche di instabilità di tale connessione non potevano sfuggire, per effetto dell’attività difensiva procedimentale svolta da Pfizer, si sia premurata di spendere qualche osservazione al riguardo“.

L’accertamento di abuso di posizione dominante effettuato dall’AGCM viene quindi considerato infondato dal TAR, stanti le sue “carenze istruttorie, motivazionali e logiche“, con conseguente integrale annullamento della sanzione inflitta a Pfizer.

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