Il prolungarsi delle trattative tra le parti non fa venir meno l’urgenza cautelare (Trib. Milano, Sez. Spec. in materia di impresa, ord. 11.12.2014)
(Articolo pubblicato su Diritto 24)
E’ nulla l’ordinanza che, preso atto del prolungarsi delle trattative tra le parti del giudizio, rigetti un ricorso cautelare per carenza del requisito dell’urgenza. E’ quanto afferma una recente ordinanza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, resa in sede di reclamo avverso un provvedimento di prime cure di un Giudice della stessa Sezione.
L’antefatto: una nota azienda produttrice di calzature aveva chiesto al Tribunale milanese di adottare provvedimenti d’urgenza contro due concorrenti per asserita contraffazione di propri segni distintivi e modelli di scarpe, oltre che per concorrenza sleale parassitaria. Alla prima udienza, il giudice designato aveva sollecitato le parti ad una soluzione conciliativa, invitando la ricorrente a formulare una richiesta risarcitoria e rinviando il procedimento a successiva udienza. Le trattative si erano tuttavia protratte per diverse settimane, senza che si pervenisse alla formalizzazione di un accordo. Alla seconda richiesta congiunta delle parti di ulteriore rinvio per prosieguo delle trattative, il Giudice, ritenuto che il rinnovo di tale richiesta di rinvio fosse espressione di un comune comportamento dilatorio e dimostrasse “l’insussistenza di un’urgenza cautelare”, aveva rigettato le richieste cautelari senza esaminarne il merito, dichiarando compensate le spese del procedimento.
Com’è facilmente immaginabile, la ricorrente, la parte più penalizzata dal provvedimento, ha immediatamente proposto reclamo; e il Collegio del reclamo ne ha sostanzialmente accolto le ragioni.
Il Collegio ha rilevato che non solo, nel caso concreto, erano trascorsi solo 40 giorni dall’inizio delle trattative, un tempo considerato tutt’altro che eccessivo in rapporto agli interessi economici coinvolti e alla natura di società di capitali di tutte le parti; ma che, su un piano più generale, anche se per ipotesi vi fosse stato un ritardo immotivato nel perfezionare l’accordo, questo non sarebbe stato indicativo della mancanza del periculum, poiché “non può sostenersi alcun rapporto fra la difficoltà di concludere un accordo (o anche la non volontà di raggiungere un simile accordo per avere la parte interessata fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni e per avere pieno diritto a non aderire ‘a tutti i costi’ ad una definizione) e la sussistenza del diritto fatto valere e/o la permanenza della situazione di rischio sul mercato”.
A tali considerazioni ha fatto seguito l’annullamento dell’ordinanza di prime cure e, considerato l’effetto devolutivo del reclamo, l’esame del merito della controversia cautelare; esame che, per inciso, si è concluso con l’accoglimento delle richieste cautelari formulate dalla reclamante nel primo grado di giudizio.