Concorsi a premi: maggiori esenzioni per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche

(Pubblicato anche su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore)

Lo scorso 20 novembre il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato una circolare con cui sostanzialmente amplia il novero dei concorsi a premi a cui non si applica la disciplina del DPR 430/01.

Il decreto in questione, come è noto, regola concorsi e manifestazioni a premio, e pone una serie di requisiti in particolare per chi voglia effettuare dei concorsi a premi in Italia: tra essi, l’obbligo di preventiva comunicazione del regolamento al Ministero, la prestazione di una cauzione pari al valore dei premi, la necessità che il concorso sia svolto nel e limitato al territorio italiano, l’impossibilità di svolgere il concorso su social network come Facebook.

A causa dei requisiti summenzionati, molto più stringenti di quelli previsti dalle altre Nazioni, molte aziende multinazionali hanno rinunciato finora a effettuare i loro concorsi in Italia. Di ciò il Ministero ha preso atto nella circolare in questione, con cui dichiaratamente si pone il fine di superare il problema.

Così, il Ministero precisa nella circolare la portata dell’art. 6 1, lettera a) del DPR n. 430/01, secondo cui “Non si considerano concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività”.

Perché la manifestazione rientri in tale esenzione”, afferma il Ministero, “dovrà trattarsi di concorsi per i quali non si richieda nessun preventivo acquisto”, e per i quali i premi consistano in:

i)                    corrispettivo di prestazione d’opera: in questo “appaiono rientrare, ad esempio, le iniziative premiali nelle quali le imprese promotrici promettono di acquistare o si riservano comunque di utilizzare le opere prodotte, valutate come migliori e scelte dalla medesima impresa, per cui i premi assegnati assumeranno la forma di corrispettivo per la prestazione effettuata dai partecipanti”;

ii)                   riconoscimento del merito personale: questa esenzione si ha “quando la “vincita” risulti, di per sé, più importante del valore effettivo del premio, o quando comunque il premio non abbia carattere di corrispettivo”; essa quindi “è applicabile in particolare, ma non solo, a quelle iniziative che conferiscano riconoscimenti di valore nazionale o internazionale, analoghi a quelli dei più noti concorsi letterari, artistici e scientifici”.

iii)                 titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività: “in tal caso carattere determinante dell’iniziativa e del premio deve essere quello di gratificare i migliori lavori elaborati su materie di interesse scientifico (es. il tabagismo, la tossicodipendenza, l’alcoolismo, l’ecologia, etc…), letterario (es. certamen latinum, ecc.), didattico (es. il miglior tema sulle varie problematiche di natura sociale, ecc.) e similari. ln altre parole il più generico valore del premio, di incoraggiamento piuttosto che di riconoscimento, deve essere connesso ad una finalità riconducibile comunque all’interesse della collettività e non prevalentemente all’interesse commerciale e promozionale dei organizzatori dell’iniziativa”.

In merito ai requisiti di cui sopra, il Ministero riconosce che ad essi in passato sono state aggiunte in via interpretativa ulteriori precisazioni, sostenendo, ad esempio, che il premio per un progetto, per rientrare nell’esenzione, dovesse necessariamente essere finalizzato all’effettivo successivo utilizzo del progetto stesso da parte del soggetto promotore, ovvero che l’esenzione per i premi letterari, artistici o scientifici fosse applicabile solo previa valutazione di merito della notorietà e del livello del concorso, o ancora che i premi conferiti a titolo di incoraggiamento rientrassero nell’esenzione solo previa valutazione di merito dell’effettiva importanza dell’opera per l’interesse collettivo. E’ necessario ora invece, afferma il Ministero, passare a “una interpretazione più aderente al tenore letterale della citata norma di esenzione che non ne restringa l’ambito e non determini incertezze nei confini della sua applicazione”.

Così ad esempio, afferma la circolare, rientrano nell’esenzione i concorsi di aziende operanti nel settore dell’informatica che, “pubblicizzando importanti iniziative concorsuali che non prevedono alcun preventivo acquisto di prodotti e promettono di premiare i migliori progetti o studi presentati in tale ambito informatico – che sicuramente rientra nell’ambito commerciale o industriale – con premi conferiti a titolo di riconoscimento del merito personale o a titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività alla diffusione ed allo sviluppo dell’informatica o anche a titolo di corrispettivo dell’acquisizione del progetto tecnologico in questione, prescindendo però da qualsiasi impegno circa il suo effettivo successivo utilizzo chiaramente condizionato da autonome valutazioni di mercato”.

In simili ipotesi, quindi, non solo i concorsi non sono soggetti agli adempimenti previsti dal DPR, ma anzi – precisa il Ministero – “eventuali ulteriori dichiarazioni in tal senso da parte dei soggetti promotori dopo i presenti chiarimenti possano essere ritenute discriminatorie ed ingannevoli, non corrispondendo, o non corrispondendo più, all’effettiva situazione normativa italiana”.

In conclusione, pare che, grazie alla circolare, i concorsi basati su c.d. “user generated contents” possano avere maggiore diffusione in Italia senza la necessità di provvedere agli adempimenti previsti dal DPR. Resta naturalmente però opportuno verificare con un professionista esperto se il concorso che si intende svolgere rientri in questa esenzione o meno, e quali sono comunque i requisiti che il concorso deve avere per rispettare la normativa italiana: anche ove non si applichi il DPR, infatti, restano applicabili le norme generali del nostro ordinamento, ad esempio quelle in materia di pubblicità e di tutela dei consumatori.

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