Ryanair e la tutela del suo database con i dati dei voli: una recente pronuncia della CGUE
(Una versione di questo post è pubblicata anche su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore)
Lo scorso 15 gennaio la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata nel procedimento C-30/14 in materia di tutela contrattuale del database della compagnia aerea Ryanair, contenente i dati (es. orari e prezzi) dei relativi voli.
Il procedimento nasceva dal fatto che Ryanair aveva agito in Olanda contro il gestore di un sito internet attraverso il quale i consumatori potevano compiere ricerche sui dati di volo delle compagnie aeree low cost, raffrontarne i prezzi e, pagando una commissione, prenotare un volo. Tale sito ricavava i dati, tra l’altro, dal database contenuto nel sito internet Ryanair, nonostante chiunque accedesse ad esso fosse tenuto ad accettarne le condizioni di utilizzo che includevano la seguente: “L’utilizzo di qualsiasi sistema automatico o di applicazioni software volti ad estrarre dati a scopo commerciale (screen scraping) da questo sito o da www.bookryanair.com è proibito”.
Il Giudice olandese adito aveva concluso che il database di Ryanair non costituisse banca dati tutelabile ai sensi della Direttiva 96/9/CE, che prevede due tipi di tutela: quella di diritto d’autore per le banche dati creative che configurino opere dell’ingegno; e la tutela di diritto sui generis per le banche dati che, pur non possedendo i requisiti per godere della tutela autoristica, avevano comportato un investimento rilevante da parte del loro creatore (abbiamo già parlato di questi diversi diritti qui in questo blog). Partendo da tale presupposto, il Giudice aveva quindi chiesto alla CGUE se fossero applicabili a un database non tutelato dalla direttiva (quale quello Ryanair) le previsioni della Direttiva che prevedevano determinati diritti, non derogabili contrattualmente, per gli utenti legittimi delle banche dati tutelate: ad esempio, il diritto di “estrarre e reimpiegare parti non sostanziali del contenuto” di banche dati non creative tutelate dal diritto sui generis.
Nella decisione in commento, la Corte conclude che le previsioni in questione non sono in effetti applicabili a una banca dati che non sia tutelata ai sensi della Direttiva; tal che il suo titolare può ben imporre limitazioni contrattuali al suo utilizzo (come quelle imposte da Ryanair).
In coerenza con tale conclusione, la CGUE rigetta anche l’obiezione del gestore del sito web in questione, secondo cui una simile interpretazione della Direttiva sarebbe “idonea a ridurre l’interesse di rivendicare la tutela giuridica istituita dalla suddetta direttiva per via del fatto che il creatore di una banca dati tutelata dalla medesima direttiva non godrebbe, a differenza del creatore di una banca dati non tutelata dalla stessa, della libertà contrattuale di limitare i diritti degli utenti della sua banca”. “Una simile argomentazione”, afferma la Corte, “non tiene conto dell’interesse giuridico ed economico rappresentato, per la persona che ha investito nella creazione di una banca dati, dal regime di tutela automatica armonizzato negli Stati membri, regime che si ricollega al diritto esclusivo, in base al diritto di autore, di riservarsi i vari atti elencati all’articolo 5 della direttiva 96/9, nonché di vietare, sulla base del diritto sui generis, gli atti indicati agli articoli 7, paragrafi 1 e 5, e 8, paragrafo 2, di tale direttiva. Come sottolineato dalla Commissione in udienza, il beneficio di tale protezione non presuppone il compimento di alcuna formalità amministrativa e non richiede alcun previo accordo contrattuale”.