Negata al Principato la registrazione del marchio “Monaco”: secondo il TUE manca di carattere distintivo
Il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) ha recentemente rigettato il ricorso proposto dalla Marques de l’État de Monaco (“MEM”) – società per azioni di diritto monegasco, emanazione del governo del Principato – avverso la decisone dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (“UAMI”) di non concederle la registrazione come marchio comunitario del segno “Monaco” per alcuni dei beni e servizi richiesti nella relativa domanda (segnatamente: supporti di registrazione magnetica; prodotti in carta, cartone, non compresi in altre classi; stampati; fotografie; trasporto; organizzazione di viaggi; divertimento; attività sportive; alloggi temporanei). Tale decisione (come, in vero, quella impugnata) trova il suo principale fondamento nel ritenuto carattere meramente descrittivo e nella comunque ritenuta assenza di carattere distintivo del segno “Monaco”: tale segno, infatti, afferma la sentenza in commento, indica di per sé solo una determinata provenienza geografica e non è idoneo a identificare l’origine commerciale dei beni.
Questi più nel dettaglio i fatti. Nel 2010 il governo monegasco aveva ottenuto dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (“OMPI”) la registrazione del segno “monaco” come marchio internazionale denominativo designante anche l’Unione Europea. La domanda di registrazione era quindi giunta all’UAMI, che tuttavia aveva parzialmente rifiutato la concessione del corrispondente marchio comunitario, affermando che il segno avesse natura descrittiva e mancasse di carattere distintivo per i beni e servizi di cui sopraai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento n. 207/2009. Ne era seguito ricorso da parte della MEM (nel frattempo succeduta al Principato nella titolarità del marchio) avanti alla IV commissione di ricorso dell’UAMI, la quale aveva rigettato il ricorso confermando le motivazioni avanzate in sede di diniego della registrazione e sottolineando come non sussistesse alcuna legittimazione particolare ad essere titolare del marchio in capo al governo del Principato.
La ricorrente aveva quindi chiesto al TUE l’annullamento del provvedimento emesso dall’UAMI. Con la sentenza in commento il Tribunale, confutando le difese di MEM, ha rigettato il ricorso.
Per prima cosa, il Tribunale ha evidenziato come ai fini della concessione del marchio comunitario in questione il Principato risultasse essere una normale persona giuridica richiedente, a nulla rilevando il fatto che fosse Stato terzo all’Unione. Di conseguenza, diversamente da quanto affermato dal governo del Principato, non sussisteva in capo a quest’ultimo alcuna legittimazione particolare ad essere titolare del marchio, come già affermato dalla Commissione Ricorso dell’UAMI.
Circa poi l’affermazione di MEM che il segno “monaco” non fosse descrittivo, i Giudici hanno precisato che è esclusa la registrazione di nomi geografici quando questi indichino luoghi determinati che sono già noti per la categoria di prodotti o di servizi in questione e che quindi presentano, agli occhi del pubblico di riferimento, un nesso con questi ultimi. Nello specifico, il Tribunale ha rilevato che è “pacifico che il termine «monaco» corrisponda al nome di un principato conosciuto a livello mondiale” e che la sua notorietà “valga ancor più tra i cittadini dell’Unione europea”; di conseguenza, “non si può dubitare che esso evocherà, indipendentemente dall’appartenenza linguistica del pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo stesso nome.” In tale contesto, continua il Tribunale, “la commissione di ricorso ha sufficientemente dimostrato, per ciascuno dei prodotti e servizi interessati, un nesso sufficientemente diretto e concreto tra questi e il marchio di cui trattasi per considerare che il termine «monaco» poteva servire, nel commercio, per indicare la provenienza o la destinazione geografica dei prodotti, o il luogo di prestazione di servizi, e che, di conseguenza, il predetto marchio aveva, per i prodotti e servizi interessati, carattere descrittivo.” Di qui, il rigetto del relativo motivo di ricorso.
Infine, con riferimento al motivo di impugnazione fondato sull’asserita presenza del carattere distintivo negato dall’UAMI, il Tribunale ha stabilito innanzitutto che l’accertata natura descrittiva del marchio implica di per sé l’assenza di un suo carattere distintivo in relazione a prodotti o servizi interessati. I Giudici hanno peraltro aggiunto che, se anche tale segno non fosse descrittivo, esso sarebbe comunque privo di carattere distintivo poiché “sarebbe essenzialmente percepito dal consumatore di riferimento come un veicolo di informazione piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e servizi interessati”.