Promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione: al via dal 22 novembre le domande per richiedere le agevolazioni

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2021 n. 261 è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità di applicazione dell’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani – Termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni”.

Tale decreto rende operativa per l’anno 2021 l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione, introdotta dal Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di bilancio 2021.

In particolare, il decreto individua i seguenti soggetti beneficiari delle agevolazioni (art. 3):

  • le associazioni rappresentative delle categorie produttive;

  • i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

  • altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

A partire dal 22 novembre prossimo e fino al 22 dicembre 2021, i soggetti beneficiari di cui sopra potranno presentare ad Unioncamere (soggetto gestore della procedura) le domande per accedere alle agevolazioni previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione (a titolo esemplificativo, fiere e saloni internazionali, incontri bilaterali con associazioni estere, azioni di comunicazione sul mercato estero); tali iniziative dovranno essere realizzate entro i 10 mesi successivi alla concessione del finanziamento, a valere sullo stanziamento del 2021 (art. 4).

Per ciascuna iniziativa di promozione all’estero del marchio, sono ammesse, tra l’altro, le seguenti spese:

  • quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all’estero;

  • interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;

  • spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;

Per l’elenco completo delle spese ammissibili si rinvia all’art. 5 del decreto.

Le domande dovranno essere corredate dal progetto di promozione del marchio, con l’indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati (art. 7). Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.

Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari ammontano complessivamente a 2,5 milioni di euro più eventuali residui derivanti dalla gestione del bando relativo all’annualità 2020.

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