Il nuovo regime fiscale delle cripto-attività nella legge di bilancio 2023

La legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 29.12.2022 n. 197, entrata in vigore il primo gennaio 2023) ha formulato ex novo il regime fiscale delle cripto-attività.

A tali fini, le cripto-attività sono definite come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Soggetti non imprenditori
Per i soggetti non imprenditori, il regime fiscale delle cripto-attività è previsto dal nuovo art. 67 c. 1 lett. c-sexies del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Tale norma prevede inoltre che:

· tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a € 2.000 nel periodo d’imposta;

· non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo art. 68 c. 9-bis del TUIR:

· le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto;

· le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze;

· se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto;

· il costo di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero;

· i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Le plusvalenze, come sopra determinate, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%.
Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito
Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito. In sintesi si ricorda che:

· nel regime amministrato il cliente delega gli adempimenti fiscali al proprio intermediario finanziario, mantenendo il controllo della decisione sui propri investimenti;

· nel regime gestito il cliente delega all’intermediario la decisione sulla strategia d’investimento così come gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti.

Soggetti imprenditori
Il nuovo l’art. 110 c. 3-bis del TUIR prevede che, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dalla loro imputazione a conto economico.

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.

Monitoraggio fiscale

Le cripto-attività sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di monitoraggio fiscale e vanno pertanto inserite nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (nuovo art. 4 c. 1 del DL 167/90).

Imposta di bollo e IVAFE

A partire da quest'anno anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE), nella misura proporzionale del 2 per mille.
L’imposta di bollo è dovuta nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso un intermediario residente; l’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente o nel caso in cui siano archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività 

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività possedute alla data del 01.01.2023, può essere assunto, al posto del costo valore di acquisto, il valore a tale data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato al pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Il regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività e l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione (entro il 30.06.2023) o in modo rateale (in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).
Regolarizzazione delle cripto-attività
È stata prevista un'apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, cui possono accedere le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Presupposti per la regolarizzazione sono l’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 e l’omessa indicazione dei redditi relativi.

La regolarizzazione avviene con il pagamento:

· una somma dello 0,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo, a titolo di sanzioni e interessi, che copre le violazioni sul monitoraggio fiscale (sempre dovuta);

· un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del medesimo valore (da versare solo se il contribuente ha realizzato redditi nel periodo di riferimento).

La regolarizzazione si perfeziona con la presentazione di un'istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

Indietro
Indietro

Il Tribunale UE sulla tutela dello “smile” di McCain come marchio 3d

Avanti
Avanti

Louboutin non autorizzate vendute da terzi su Amazon: la CGUE sulla responsabilità della piattaforma