L’AGCM sanziona Photoclaim per pratiche scorrette
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con provvedimento del 3 ottobre 2022 ha irrogato una sanzione pecuniaria di 35.000,00 euro nei confronti della società Photoclaim sp.zo.o (“Photoclaim”), specializzata in consulenza per la tutela dei diritti d’autore sulle fotografie online, e di 10.000,00 euro nei confronti dell’Avv. Robert Fechner, per pratiche commerciali scorrette nei confronti di micro-imprese italiane.
Il provvedimento arriva al termine di un’istruttoria, avviata a seguito della segnalazione da parte di una microimpresa che si era vista recapitare da parte dell’Avv. Fechner, in nome e per conto di Photoclaim, un’ingente richiesta di pagamento a titolo di spese e danni per aver illegittimamente utilizzato una fotografia altrui sulla propria pagina web, con contestuale offerta di adesione a una proposta transattiva contenente clausole penali particolarmente onerose.
Il legale aveva minacciato, in caso di mancata adesione alla proposta, azioni legali innanzi alla giustizia tedesca, prospettando esborsi ancora maggiori a titolo di risarcimento danni e spese processuali.
Dall’indagine dell’AGCM è emerso che Photoclaim e l’Avv. Fechner avevano inviato un considerevole numero di richieste di risarcimento standardizzate a microimprese italiane sulla base di presunte violazioni di diritti morali e patrimoniali d’autore sulle fotografie pubblicate online, senza, tuttavia, fornire la prova del mandato dell’autore, titolare dei diritti oggetto di contestazione, della titolarità di detti diritti nonché della reale natura della fotografia[1].
Inoltre, secondo l’Autorità, non solo i contenuti ma soprattutto le modalità delle comunicazioni di Photoclaim e dell’Avv. Fechner erano così perentorie da indurre i destinatari all’adesione alla proposta transattiva, a prescindere dall’effettiva entità e violazione di un diritto di d’autore, privandolo di un’effettiva libertà di scelta. Nello specifico, si fa riferimento a condotte definite dalla stessa Autorità come contrarie alla diligenza professionale, tra le quali emergono richieste di firma di accordi transattivi contenenti tra l’altro ammissioni di responsabilità, formule di adesione a clausole vessatorie, riferimenti imprecisi all’applicazione della legislazione e della giurisdizione tedesca.
L’AGCM ha altresì rilevato che le richieste di risarcimento avanzate apparivano del tutto sproporzionate, posto che, da una ricerca effettuata nel corso dell’istruttoria dalla microimpresa segnalante, è emerso che il valore di licenza per l’utilizzazione di una fotografia simile a quella oggetto di contestazione sarebbe di gran lunga inferiore rispetto alla somma avanzata a titolo di risarcimento da parte di Photoclaim.
Riguardo a tali condotte, l’AGCM ha dunque accertato la violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo che sanzionano le pratiche commerciali scorrette e, nella specie, ingannevoli e aggressive, cioè idonee a indurre il consumatore in errore e, in ogni caso, idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, l’AGCM ha ritenuto che i comportamenti aggressivi di Photoclaim e dell’Avv. Fechner sopra descritti intimidissero le microimprese a tal punto da aderire all’offerta, preoccupate dei possibili e gravosi risvolti economici-processuali a cui sarebbero andate incontro.
Per tali ragioni, l’AGCM ha irrogato una duplice sanzione amministrativa pecuniaria, l’una nei confronti della società Photoclaim pari a € 35.000,00, l’altra nei confronti dell’Avv. Fechner pari a 10.000 €.
Si tratta di un provvedimento di grande rilievo in quanto l’Autorità per la prima volta si esprime sul fenomeno delle diffide seriali in tema di violazioni online di diritti IP, tracciando la linea di demarcazione tra quelle lecite e quelle che, traducendosi in pratica ingannevole e aggressiva, assumono carattere illecito.
[1] La Legge n. 633 del 1941 prevede tre specie di fotografie: a) le opere fotografiche (art. 2 l.d.a.), connotate dal carattere creativo e pertanto oggetto di vero e proprio diritto d’autore; b) le fotografie cd. “semplici” (art. 87 l.d.a.) che godono della più limitata tutela dei diritti connessi; c) le fotografie meramente documentarie di cui all’art. 87 comma 2 l.d.a., non meritevoli di protezione.