L’AGCM chiude senza sanzioni il procedimento sul claim “Il n. 1 in Italia” di Idealista
Con decisione pubblicata il 10 gennaio 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha definito senza accertare l’infrazione, in accoglimento degli impegni presentati da Idealista S.p.A (“Idealista”), il procedimento con cui aveva contestato a quest’ultima presunte pratiche commerciali scorrette in relazione alla presunta pubblicità ingannevole in cui l’azienda si definiva “n. 1 in Italia” (il “claim”).
Tale claim era stato diffuso tra maggio 2021 e marzo 2022 sia sull’homepage sia sull’app Idealista, senza chiarimenti volti a dimostrare la sua veridicità. In particolare, il claim sulla homepage era stato inizialmente pubblicato senza fornire ulteriori indicazioni, e solo da marzo 2022 la società vi aveva inserito un collegamento a una landing page contente i parametri usati per valutare tale primato (numero di visitatori mensili, numero di annunci pubblicati, visite totali e download dell’app). Peraltro, non era chiaro per il consumatore che il claim costituisse un link a quella pagina, non essendo sottolineato né contenente altri elementi grafici che facessero comprendere che si trattava di un link. Anche per quanto riguarda l’app di Idealista, il claim non riportava alcuna spiegazione.
Il procedimento era stato avviato su segnalazione di Immobiliare.it, la quale contestava anche i parametri usati da Idealista per affermare il proprio primato sul mercato.
L’AGCM aveva quindi contestato la possibile violazione degli artt. 20, 21(1)(f) del Codice del Consumo, ovvero, in sostanza, che la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli costituisse pratica commerciale scorretta, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori. L’AGCM aveva inoltre ritenuto che le summenzionate condotte fossero idonee a indurre il consumatore a ritenere che Idealista fosse il principale operatore immobiliare sul mercato, senza tuttavia alcuna possibilità di verificare l’attendibilità delle affermazioni in questione.
In conseguenza di ciò, Idealista ha presentato una dichiarazione di impegni, volta a eliminare i profili di illegittimità delle pratiche commerciali contestate, così come previsto dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo. In particolare, tali impegni prevedevano:
- la modifica della landing page del sito collegata al claim, al fine di chiarire ulteriormente le informazioni relative ai parametri e alle metriche utilizzate a sostegno del claim, e inserendo anche un’apposita sezione dedicata alla spiegazione della scelta dei diversi parametri;
- l’aggiornamento trimestrale dei dati a supporto del claim;
- la cancellazione del claim nel caso in cui i dati aggiornati smentissero la sua posizione di leadership;
- l’inserimento nell’app, ben visibile e accanto al claim di primato, di uno specifico link (“perché siamo leader”) ad una pagina informativa.
Nella decisione in commento, l’AGCM ha accertato che i parametri forniti da Idealista a sostegno del proprio claim fossero affidabili e attendibili, tra l’altro in quanto provenienti da attendibili fonti terze. Inoltre, l’Autorità ha ritenuto che gli impegni proposti da Idealista fossero tali da migliorare la trasparenza informativa in merito alla posizione di supremazia rivendicata dalla società, superando così i presunti profili di ingannevolezza del claim segnalati da Immobiliare.it.
Così, dopo un’attenta valutazione degli impegni in questione, l’AGCM ha deciso di accogliere e quindi rendere vincolanti gli impegni stessi, ritenendoli idonei a sanare i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali precedentemente contestate. Il procedimento si è quindi concluso senza l’accertamento di alcuna violazione delle norme del Codice del Consumo da parte di Idealista e senza l’irrogazione di alcuna sanzione nei confronti della stessa.