La Vespa Piaggio ottiene tutela di diritto d’autore e di marchio tridimensionale
Con sentenza n. 1900/17 dello scorso 4 aprile, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino ha attribuito tutela di diritto d’autore e come marchio tridimensionale al famosissimo scooter “Vespa” di Piaggio.
Il procedimento da cui origina la pronuncia era stato avviato da due società cinesi che, alla fiera EICMA del 2013, su denuncia di Piaggio si erano viste sequestrare tre propri modelli di scooter per asserita violazione del marchio tridimensionale raffigurante la Vespa LX, registrato da Piaggio nello stesso 2013. Esse avevano quindi avviato un’azione di accertamento negativo avanti al Tribunale di Torino per far accertare che i propri scooter non violavano i diritti di Piaggio e che il marchio tridimensionale ritraente la Vespa era nullo per: i) assenza di novità, per essere anticipato proprio dai modelli delle attrici; ii) assenza di capacità distintiva; e iii) perché costituito da una forma non registrabile come marchio ai sensi dell’art. 9 del Codice della Proprietà Intellettuale.
Nella decisione in commento, il Tribunale rileva innanzitutto che, benché registrato solo nel 2013, il marchio raffigurante la Vespa godeva in realtà di tutela come marchio di fatto sin dal 2005, anno di immissione in commercio della Vespa LX che ivi era ritratta. Tale marchio di fatto poteva infatti senz’altro considerarsi notorio, e quindi tutelato sostanzialmente al pari di un marchio registrato, posto che: i) la Vespa LX (“60” in numeri romani) era stata realizzata da Piaggio per celebrare i sessant’anni dalla prima immissione della Vespa sul mercato, lanciata nel 1945 e ancora notissima nel 2005; ii) i dati delle vendite dimostravano gli altissimi volumi di vendita della Vespa LX sin dal 2005; iii) il CTU nominato aveva confermato l’estrema notorietà della Vespa LX sul mercato già nel 2007, anno di realizzazione del primo dei tre modelli cinesi in questione.
Il Tribunale riconosce poi la sussistenza anche del carattere distintivo del marchio, facendo proprie le conclusioni del medesimo CTU che rilevava quattro caratteristiche distintive della forma della Vespa: i) la forma a “X” individuabile tra le bombature laterali e il sottosella; ii) la forma ad “Ω rovesciata” nel raccordo fra sella e pedana; iii) la forma a “freccia” dello scudo frontale; iv) la sagoma posteriore della scocca, costituita da due guance a forma di goccia. A supporto della propria conclusione il Tribunale cita peraltro l’esito di un sondaggio Doxa commissionato da Piaggio, che rivelava le altissime percentuali di pubblico capace di riconoscere il marchio raffigurante la Vespa e ricondurlo a Piaggio: benché datato 2014, il Tribunale ritiene il sondaggio applicabile anche al 2007, anno di lancio del primo modello cinese contestato.
Sempre in aderenza con le conclusioni del CTU, il Tribunale esclude poi che la forma della Vespa rientri tra quelle non registrabili come marchio ai sensi dell’art. 9 CPI: secondo i Giudici, infatti, non si tratta di una forma imposta dalla natura del prodotto, né di forma necessaria per raggiungere un risultato tecnico, come dimostrato dall’esistenza di scooter con forme diverse; né si tratta di forma che dà valore sostanziale al prodotto (obiezione che normalmente si oppone alla registrazione come marchi tridimensionali dei prodotti di design), poiché, secondo quanto affermato dal CTU, il consumatore è portato a scegliere la Vespa per ragioni tecniche ed economiche molto più che per ragioni estetiche.
Accertata la validità del marchio di Piaggio, i Giudici ne accertano quindi anche la contraffazione ad opera delle attrici, anche se da parte di solo uno dei modelli contestati, qui sotto riprodotto per primo. La commercializzazione di tale modello viene altresì considerata atto di concorrenza sleale ai danni di Piaggio. Viene invece esclusa la contraffazione ad opera degli altri due modelli cinesi raffigurati qui sotto.
I Giudici affermano infine che la Vespa costituisce altresì opera del design industriale dotata di carattere creativo e valore artistico e perciò tutelata dal diritto d’autore (art. 2 n. 10 L.d.A.): “i plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo ed il valore artistico. Ed infatti il carattere creativo ed il valore artistico di un’opera di design vengono evidenziati e debbono essere valutati alla stregua del riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste”. Lo scooter cinese di cui sopra viene quindi considerato in violazione anche dei diritti d’autore di Piaggio.
Da quanto precede deriva l’inibitoria delle attrici dalla commercializzazione dello scooter e l’ordine di ritiro dal commercio, con fissazione di penale di € 1.000 per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell’adempimento del provvedimento, e con ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza su “Il Corriere della Sera” e “Motociclismo” a spese delle attrici.