Il TAR del Lazio rigetta il ricorso contro il Regolamento AGCOM per la tutela del diritto d’autore online
Dopo un travagliato iter – che ha visto anche un rinvio alla Corte Costituzionale – il TAR del Lazio, con sentenza pubblicata il 30 marzo scorso, ha rigettato il ricorso proposto da alcune associazioni di categoria di Internet service provider e di consumatori contro il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore online, adottato dall’AGCOM nel dicembre 2013.
Come noto, tale Regolamento consente all’AGCOM, in caso di accertamento di violazioni di diritti d’autore online, su segnalazione dei titolari di diritti interessati, di ordinare ai provider – e a chi ha materialmente caricato i contenuti contestati, se identificabile – la rimozione selettiva delle opere, ovvero la disabilitazione dell’accesso a queste ultime o al sito web interessato.
I ricorrenti, in sostanza, contestavano l’assenza di norme di legge in grado di conferire all’AGCOM poteri regolamentari in materia di tutela del diritto d’autore.
Il TAR ha innanzitutto evidenziato come la Corte Costituzionale – dallo stesso in precedenza adita – si fosse limitata a rilevare, incidenter tantum, la carenza argomentativa dell’ordinanza con cui le era stata sottoposta una questione di legittimità di alcune norme del decreto legislativo n. 70/2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (indicate come presupposto base da parte della stessa AGCOM), ma che non avesse in alcun modo affermato l’insussistenza del potere regolamentare in capo a quest’ultima.
Dato atto di ciò, il TAR ha rigettato le contestazioni dei ricorrenti sulla base del seguente ragionamento. In primo luogo, la legge istitutiva dell’AGCOM (la n. 249/1997) affida a quest’ultima i compiti previsti dall’art. 182-bis della legge sul diritto d’autore, il quale prevede che all’AGCOM spettino compiti di vigilanza al fine di prevenire ed accertare le violazioni della legge sul diritto di autore. In secondo luogo, il fatto che tali compiti si estendano anche al web discende dalla lettura coordinata dell’art. 182-bis l.d.a. con le norme del decreto legislativo attuativo della direttiva sul commercio elettronico, e, in particolare, con quelle che riconoscono poteri ordinatori in capo all’AGCOM in tema di responsabilità degli Internet service provider per violazioni del diritto d’autore da parte di terzi. Tali norme, infatti, dispongono che gli Internet service provider debbano collaborare con l’autorità giudiziaria o amministrativa (dunque anche con l’ACGOM) qualora vengano a conoscenza di presunte attività illecite da parte dei propri utenti.
Secondo il TAR, quindi, è proprio la “visione sistematica delle norme richiamate (a fare) emergere la sussistenza in capo ad AGCOM di compiti di regolamentazione e di vigilanza nel settore del diritto d’autore che possono anche consentirle di impedire l’accesso a determinati contenuti resi disponibili sulla rete internet per il tramite di un prestatore di servizi”.
Infine, i giudici amministrativi hanno evidenziato come il fatto che la legge sul diritto d’autore (all’art. 156) preveda già la possibilità in capo al titolare del diritto d’autore leso di esperire un’azione inibitoria davanti al giudice ordinario, così da impedire la commissione/reiterazione della violazione in questione, non pregiudica la possibilità di ricorrere in via alternativa e ulteriore – ma non sostitutiva – a una procedura amministrativa finalizzata a garantire una tutela analoga per il titolare del diritto d’autore leso. Tant’è che è lo stesso art. 156 l.d.a. a prevedere un meccanismo di tutela a “doppio binario” (autorità giudiziaria/AGCOM) a favore del titolare del diritto d’autore oggetto della violazione online, facendo questo espressamente salve le norme contenute nel decreto legislativo attuativo della direttiva sul commercio elettronico.