La tutela dell’IGP “Aceto Balsamico di Modena”

All’inizio del 2023, con una pronuncia di notevole interesse, la Corte d’Appello di Milano ha escluso l’interferenza del marchio “Acetaia del balsamico” con l’IGP “Aceto Balsamico di Modena”. 

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena aveva chiesto alla Corte la parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 4191/2021, con la quale era stata rigettata la richiesta del Consorzio di inibitoria dell’uso, della produzione e della commercializzazione del prodotto “Acetaia del Balsamico” per asserita illegittima evocazione dell’IGP, in violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1151/12,  e commissione di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, par. 2. e n. 3 c.c.

Il giudice di primo grado, dopo aver sospeso il procedimento, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c, in costanza della pendenza di giudizio tra la ricorrente ed un'altra società tedesca davanti alla Corte di Giustizia (CGUE  4 dicembre 2019, causa C-432/18, Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena-Balema GmbH), aveva rigettato le domande attoree, sostenendo che i prodotti dell’Acetaia Balsamica di Trento non venivano presentati al pubblico con una denominazione evocativa del nome geografico della zona dell’IGP tutela del Consorzio.

Il tribunale meneghino nella sua decisione, richiamando proprio quanto affermato dalla Corte di Giustizia, aveva evidenziato che, in primo luogo, la tutela apportata dalla registrazione della denominazione protetta “Aceto Balsamico di Modena” non può essere estesa anche all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa; e, in secondo luogo, che i termini non geografici dell’IGP in esame, “aceto” e “balsamico”, così come le loro traduzioni, non godono della medesima protezione conferita dalla disciplina del Regolamento n. 1151/12 all’IGP Aceto Balsamico di Modena.

Le conclusioni della sentenza di primo grado sono state ritenute condivisibili dalla Corte d’Appello, che, ribadendo quanto già sostenuto dal tribunale meneghino, ha negato che i termini “aceto” e “balsamico” di per sé considerati siano evocativi dell’IGP.

A proposito degli indici di valutazione dell’evocazione illecita tra il prodotto ed il territorio IGP,  oltre a sostenere che il criterio di giudizio debba essere omogeneo ed applicabile a tutti gli Stati membri, la  Corte ha affermato che, al fine della sussistenza di un’evocazione illecita, deve presentarsi nella mente di un consumatore medio europeo un nesso sufficientemente diretto ed univoco tra la denominazione contestata e quella del territorio IGP o DOP protetto. Nel caso di specie, la Corte non ha riscontrato tale nesso evocativo in quanto il nome “Acetaie del Balsamico” non reca al suo interno alcun riferimento al territorio di Modena, ed anzi, comprende invece l’indicazione del territorio trentino.

            L’IGP tutelato dal Reg. Reg (CE) 583/2009 ed il marchio contestato dal Consorzio

Allo stesso modo, i termini “aceto” e “balsamico” presi singolarmente nonsono stati ritenuti idonei a  a evocare il  territorio di Modena, in quanto “aceto” è un termine comune e generico così come l’aggettivo “balsamico”, attribuibile anche a differenti prodotti (caramelle, sciroppi, vini) e, nel caso di specie, indicante solamente un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce.

Nemmeno la somiglianza di colore dell’alimento, la forma del contenitore di vetro con cui il prodotto viene commercializzato o le caratteristiche dell’etichetta ed il metodo di vendita e la collocazione nei negozi sono state ritenute dalla Corte d’appello idonee a integrare l’illecito, poiché, come chiarisce il giudice, il Consorzio non gode di nessun diritto esclusivo sul prodotto in sé e la tutela data alle indicazioni geografiche DOC e IGP non può estendersi fino a vietare la riproduzione delle caratteristiche contemplate nel disciplinare del relativo prodotto.

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