La tutela del marchio patronimico nel settore vinicolo: quando la rinomanza ostacola la convivenza tra identici patronimici
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dai produttori vinicoli piemontesi Sig.ri Federico e Stefano Vacca alla domanda di registrazione di un marchio nazionale figurativo, depositata dall’azienda agricola Vacca Francesco & Mario di Vacca Saverio, situata nella medesima zona geografica.
Gli opponenti, titolari di tre marchi nazionali patronimici anteriori, ritenevano che la domanda depositata innanzi all’Ufficio Nazionale Brevetti e Marchi (UIBM) da parte dell’azienda agricola, rivendicante anche i medesimi prodotti, potesse creare confusione nei consumatori.
L’opposizione si basava sul presupposto che, ove fosse stato registrato il marchio contestato, sarebbe insorto nel pubblico un rischio di associazione delle merci delle due case vitivinicole e ciò sia a causa della notorietà dei marchi anteriori “VACCA” nel settore vinicolo, sia per l’identità dei segni da un punto di vista fonetico, visivo e concettuale e, infine, per la vicinanza delle due aziende, entrambe produttrici nella zona del vino a DOCG “Barbaresco”.
L’azienda agricola opposta, dal canto suo, contestava la sussistenza di un rischio di confusione, sottolineando che, da una parte, la presenza del prenome “Saverio” e dell’elemento figurativo rappresentato da un giogo differenziasse i marchi e che, dall’altra, nel settore vinicolo il patronimico avesse una valenza distintiva minore poiché spesso utilizzato dagli imprenditori del ramo.
L’UIBM, chiamato a pronunciarsi sulla questione, sulla scia della costante giurisprudenza in materia, ha ritenuto sussistente una somiglianza di grado medio-basso a livello visivo, di grado medio a livello fonetico e più evidente a livello concettuale per la presenza dello stesso cognome. L’Ufficio, pur accertando la notorietà dei marchi “VACCA” nel settore vinicolo, classificandoli quali marchi forti, grazie all’uso intenso e continuativo che ne è stato fatto nel tempo, ha tuttavia rigettato l’opposizione poiché le sostanziali differenze dei segni, in un ramo in cui spesso si ricorre all’uso del cognome per rappresentare il prodotto, sono state valutate sufficienti a evitare un rischio di confusione nei consumatori.
I Sig.ri Federico e Stefano Vacca impugnavano quindi la decisione davanti alla Commissione dei ricorsi, sostenendo che l’UIBM avesse erroneamente svolto il raffronto tra i segni e valutato l’assenza di rischio di confusione negli utenti finali. Secondo i ricorrenti, l’UIBM avrebbe erroneamente valutato la forza attribuita al marchio notorio sopravvalutando, nel contempo, il segno figurativo presente nel marchio oggetto di domanda di registrazione. Inoltre, a dire dei ricorrenti, in sede di decisione, l’uguaglianza dei cognomi delle parti avrebbe avuto eccessivo peso.
La Commissione, contrariamente a quanto statuito dall’UIBM, ha accolto il ricorso proposto, osservando come l’Ufficio si sia contraddetto, da un lato, nell’affermare la notorietà dei segni della ricorrente, da cui deriva una tutela rafforzata dei marchi e, dall’altro, nel compiere una svalutazione in ragione dell’identità del patronimico. Sul tema è stata richiamata da parte dell’organo giudicante una decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), in un caso del tutto simile a quello di specie, “Zago vs Luigino Zago” (Divisione opposizione Euipo, opp. n. B 2 779 034), che aveva ritenuto confondibili i marchi in conflitto poiché l’elemento patronimico suscitava una chiara e immediata associazione con l’origine dei prodotti. In conclusione, la Commissione dei ricorsi, pur ammettendo che nel settore vinicolo spesso le aziende produttrici utilizzino denominazioni patronimiche, ha ritenuto che ciò non sia rilevante in tutti quei casi in cui il raffronto debba essere fatto con un marchio forte che, a causa della sua grande diffusione nel mercato, renderebbe maggiore il rischio di associazione dei prodotti per i consumatori.