La tutela autoriale dei cartoni Disney: l’ordinanza n. 33598/2021 della Corte di Cassazione.
Nel novembre del 2021, la Cassazione civile si è pronunciata in merito alla durata dei diritti di utilizzazione economica relativi ad alcuni dei più celebri cartoni animati della Disney, tra i quali “Saludos Amigos” e “Biancaneve e i sette nani”, risalenti alla prima metà del ventesimo secolo.
Il contenzioso, iniziato già nel 1993, intorno a una vicenda che ha dato vita a diversi procedimenti sia civili che penali, vedeva come protagoniste, da una parte, una società di produzione cinematografica italiana ed il suo titolare, dall’altra la notissima media company americana. La causa originava da una richiesta di accertamento negativo e risarcimento danni con la quale in prima battuta l’impresa italiana, a seguito di un sequestro di videocassette di propria produzione che riproducevano i grandi classici Disney, voleva far dichiarare caducati i diritti della società americana sulle opere interessate. La produttrice nostrana sosteneva di avere diritto all’utilizzazione e alla riproduzione delle opere in questione senza necessità di chiedere il consenso alla Disney, a seguito della loro caduta in pubblico dominio. Secondo la società americana, invece, le opere cinematografiche erano state riprodotte e distribuite dall’azienda italiana illecitamente, poiché né cadute in pubblico dominio né da essa autorizzate.
La Cassazione si era già pronunciata precedentemente su questa disputa: una prima volta, con sentenza n. 4978/2009, le Sezioni Unite penali avevano escluso la possibilità di cumulare le estensioni di durata previste dal D.Lgs. n. 440/1945 e dal D.L.C.P.S. n. 1430/1947, applicando soltanto la prima normativa, la quale prevedeva una proroga di sei anni rispetto all’allora termine di durata dei diritti sulle opere cinematografiche (pari a trent’anni dalla prima proiezione pubblica), con conseguente attestazione della caduta in pubblico dominio delle opere oggetto della controversia; dello stesso avviso era stata la Cassazione Civile nel provvedimento n. 30036/2011.
La situazione, tuttavia, è stata inaspettatamente ribaltata dall’ordinanza della Cassazione Civile qui commentata, che si è altresì pronunciata sulla richiesta di risarcimento danni a carico della Disney, invocata in ragione del sequestro di supporti a suo tempo eseguito.
Confermando il rigetto delle domande della ricorrente pronunciato dalla Corte d’Appello di Milano nel precedente grado di giudizio, gli Ermellini hanno ritenuto applicabile in via retroattiva alle opere cinematografiche l’estensione della durata dei diritti di sfruttamento economico prevista dagli artt. 17 della legge 52/1996 e 3 del D.lgs. n. 154/1997.
In merito alle precedenti pronunce, e al possibile contrasto di giudicato, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 654 c.p.p. fatta nel secondo grado del giudizio: “la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito al dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale …. (omissis) la citata sentenza delle Sezioni Unite penali non è dotata di autorità di giudicato in ordine alla questione, attinente non materialità del fatto, bensì all’interpretazione della normativa concernete la protezione del dirittto d’autore sull’opera cinematografica”. La Corte ha inoltre affermato che “ non risponde difatti al vero che le Sezioni unite penali avrebbero affermato che non si applicava l‘art. 17 della legge 52/1996 e che non fosse applicabile al caso di specie la protezione di cui al d.lgs. numero 154/1997: al contrario la sentenza penale si occupa di quest’ultimo decreto legislativo soltanto nella ricostruzione cronologica del dato normativo, mentre sull’articolo 17 si sofferma soltanto per dare atto della sua espressa retroattività, senza prendere posizione sulla sua applicabilità ad una vicenda penale svoltasi anteriormente”.
Mentre, per quel che riguarda la Cassazione civile n. 30036/2011, la stessa si era esentata dall’esaminare la questione di una eventuale ricaduta in protezione dei diritti sulle opere cinematografiche oggetto della causa a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 1997, che ha esteso la protezione delle opere a 70 anni.
La Cassazione, con l’ordinanza qui in commento, ha dunque rigettato il ricorso, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello di Milano che, da una parte, aveva ritenuto le opere in questione non cadute in pubblico dominio e, dall’altra, aveva affermato che, anche ove le opere prima dell’entrata in vigore della L. 52 del 1996 fossero divenute pubbliche, non si potesse pretendere un risarcimento del danno derivante dal sequestro proprio perché si tratta di un atto di natura giudiziale, non riconducibile nel senso della causalità giuridica rilevante alla sfera di responsabilità del titolare dei diritti, ma mediato da una decisione dell’autorità giudiziaria.