Il furgoncino Volkswagen è un valido marchio tridimensionale secondo l’EUIPO

Con domanda depositata il 2 maggio 2017, Volkswagen ha richiesto all’EUIPO la registrazione del marchio tridimensionale n. 016675721, riproducente il noto furgoncino comunemente denominato “Bulli”, per le classi di prodotti e servizi nn. 12, 28, 35, 37 e 39.

L’EUIPO, con decisione del 30 ottobre 2020 ha respinto la domanda di registrazione ai sensi dell’art. 7 (1) del Regolamento UE (RMUE) ritenendo che la forma del Bulli fosse priva di carattere distintivo per i veicoli.
La Volkswagen, quindi, ha presentato ricorso avverso a tale decisione, ricorso che è stato accolto, con annullamento della decisione impugnata, dalla Prima Commissione di Ricorso, con decisione del 29 novembre 2021 qui commentata (R 2421/2020-1). In tale decisione, la Prima Commissione di Ricorso ha ricordato che, in tema di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale:
i) i criteri di valutazione da applicare ai marchi di forma non sono diversi né più restrittivi di quelli validi per gli altri tipi di marchio. Tuttavia, nella pratica può essere più difficile dimostrare il carattere distintivo di un marchio di forma, perché il pubblico non è abituato a inferire l’origine di un prodotto da una semplice forma in assenza di alcun elemento verbale o grafico;
ii) quanto più la forma per il quale è richiesta la registrazione assomiglia alla forma che più probabilmente sarà assunta dal prodotto per cui la registrazione è richiesta, tanto è più probabile che la forma sia priva di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7 (1) lettera b) RMUE;
iii) laddove un marchio di forma sia costituito dalla forma del prodotto per cui è chiesta la registrazione, solo un marchio costituito da una forma che si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore, e svolge quindi la sua funzione essenziale di indicazione d’origine, non risulta privo del carattere distintivo necessario ai fini della registrazione. Occorre sempre stabilire se tale forma consenta al consumatore medio dei prodotti in questione di distinguerli da quelli di altre imprese.
Nel caso in esame, l’EUIPO ha rilevato come:
• la forma a V presente nella parte frontale del furgoncino, che ricorda anche la testa di un insetto, risulta posizionata dove il pubblico si aspetterebbe normalmente di trovare una griglia del radiatore. Pertanto tale forma, percepita come una caratteristica distintiva del Bulli, permetterebbe di distinguere tra i modelli dei diversi produttori sul mercato, anche senza l’aggiunta del logo VW;
• anche gli altri tratti caratteristici come la forma tondeggiante del furgoncino, la divisione in due del parabrezza ed i fari rotondi sono del tutto insoliti sul mercato automobilistico, tanto che il pubblico di riferimento risulterebbe perfettamente in grado di riconoscere un’indicazione di origine nella forma del veicolo;
• la forma del Bulli non era comune per i furgoni presenti sul mercato, non solo al momento del deposito, ma anche negli anni ’50 quando il Bulli fu immesso per la prima volta sul mercato.
In conclusione, la domanda di registrazione di Volkswagen è stata quindi rinviata alla Divisione d’esame, per il proseguimento della procedura di registrazione.

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