La FIGC e la violazione dell’art. 102 TFUE: il recente provvedimento dell’AGCM

Con provvedimento del 1° luglio 2024, l’AGCM ha irrogato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) una sanzione pecuniaria di oltre 4 milioni di euro per aver violato l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che proibisce lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante.

Tale provvedimento giunge all’esito di un procedimento avviato dal Garante a seguito di una segnalazione dell’Ente di Promozione Sportiva (“EPS”) “Centro Nazionale Sportivo Libertas”, secondo cui la FIGC avrebbe, a partire dal 2015, realizzato condotte distorsive della concorrenza, consistenti nell’ostacolare a società affiliate a essa di partecipare a competizioni calcistiche giovanili a carattere ludico-amatoriale organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva. Nello specifico, la FIGC, la quale opera in posizione dominante con riguardo all’organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico, si sarebbe resa protagonista di tali condotte per estendere tale posizione anche ai tornei amatoriali.

A livello nazionale, la FIGC, oltre ad avere ampi poteri organizzativi e di gestione dei campionati di calcio professionistici e dilettantistici, promuove anche l’attività sportiva dei giovani atleti dai 5 fino ai 17 anni mediante il Settore Giovanile Scolastico: secondo le norme federali, le attività svolte tra i 5 e i 12 anni sono da considerarsi amatoriali, mentre le attività svolte dai ragazzi tra i 12 e i 17 anni sono da considerarsi in ogni caso agonistiche.

L’ordinamento sportivo, tuttavia, consente anche ad altre organizzazioni, come ad esempio agli EPS, associazioni senza fini di lucro riconosciute dal CONI, la possibilità di promuovere e organizzare attività sportive con finalità ricreative nel settore calcistico.

Il rapporto tra Federazione e gli Enti di Promozione Sportiva è regolato dal Regolamento EPS del CONI del 2014, entrato in vigore dal 1 gennaio 2015, che opera una distinzione tra attività amatoriale e agonistica, vincolando gli Enti al rispetto dei regolamenti della FIGC solo con riguardo a quest’ultima attività.

Nel corso degli anni sono cambiate le regole stabilite dalla FIGC per la partecipazione di propri tesserati e affiliate alle attività organizzate dagli EPS. Per ultimo, è stato previsto che per permettere la partecipazione a manifestazioni organizzate da un EPS era necessario che tra quest’ultima e la FIGC fosse stata sottoscritta un’apposita Convenzione, oltre all’ottenimento di una preventiva autorizzazione da parte degli Uffici FIGC.

Per tale ragione, nel 2019 il CONI aveva redatto un modello di Convenzione che, tuttavia, la FIGC non ha ritenuto idoneo, procedendo a delle integrazioni eccessivamente gravose, tanto da non essere accettate da parte degli ETS.

L’AGCM ha ritenuto che il comportamento realizzato da parte della Federazione a partire dal 2015 fosse in contrasto con la normativa europea e, nello specifico, con l’art. 102 TFUE.

In primo luogo, per quel che concerne l’ambito di applicazione dell’art. 102 TFUE, ha stabilito che la normativa anticoncorrenziale è applicabile alla Federazione che, seppur svolge attività di regolamentazione del settore calcistico in Italia, è sicuramente qualificabile come impresa poiché organizza e gestisce attività economiche connesse all’organizzazione di eventi sportivi che generano profitto.

Dalla documentazione in atti è emerso l’intento della FIGC di limitare il più possibile la partecipazione delle Associazioni sportive agli eventi organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva, ciò col fine di creare un monopolio della Federazione nel settore amatoriale, attività dove gli EPS operano in concorrenza con la FIGC.

Con riguardo al settore agonistico, la strategia abusiva si è realizzata innanzitutto attraverso la mancata stipula, da parte della Figc, delle convenzioni richieste dal Regolamento Eps del Coni del 2014 per lo svolgimento dell’attività agonistica. La conseguenza è stata la impossibilità per gli Enti di Promozione Sportiva di avere accesso al mercato dell’organizzazione di eventi a carattere agonistico, con conseguente monopolio della Federazione.

Per quel che concerne il settore amatoriale, la Figc ha usato in modo strumentale il proprio potere regolatorio, considerando illegittimamente come agonistica l’attività amatoriale svolta dagli Enti di Promozione Sportiva con atleti compresi tra i 12 e i 17 anni, sulla base del solo fattore dell’età. Inoltre, anche per la partecipazione degli atleti fino ai 12 anni alle organizzazioni degli EPS, ha imposto la presenza di una convenzione, oltre che di una pre-autorizzazione dell’evento, limitando così la libertà delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIGC e dei loro atleti con doppio tesseramento di partecipare ai tornei organizzati dagli Eps. In questo modo, nell’ottica di espandere il monopolio anche a tale tipo di settore, è stata ridotta la capacità degli Enti di Promozione Sportiva di esercitare una sufficiente pressione competitiva sulla Federazione, ostacolando la concorrenza nel mercato dell’organizzazione di eventi ludico-amatoriali.

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