La donazione di opere d’arte non trasferisce i diritti d’autore sulle stesse. Il Tribunale di Cagliari si pronuncia sulle opere di Maria Lai
Con una recente ordinanza qui commentata, il Tribunale di Cagliari si è pronunciato in una vertenza in materia di diritti d’autore che ha visto contrapporsi la sig.ra Maria Sofia Pisu, nipote della defunta artista Maria Lai, e la Fondazione Stazione dell’Arte, costituita dalla stessa Maria Lai per contribuire alla diffusione e alla conoscenza delle sue opere.
Sostenendo di essere titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere di Maria Lai in virtù di testamento del 2011 che la individuava come unica erede universale dell’artista, la sig.ra Pisu aveva proposto ricorso ex art. 156 della Legge sul diritto d’autore (LDA) per inibire alla Fondazione Stazione dell’Arte la pubblicazione, distribuzione e commercializzazione di alcuni volumi contenenti immagini di opere di Maria Lai. La ricorrente, infatti, sosteneva che tali attività, aventi ad oggetto opere donate dalla stessa artista alla fondazione, non fossero mai state autorizzate e che pertanto dovessero ritenersi attuate in violazione dei diritti patrimoniali d’autore che la ricorrente deteneva, in qualità di erede, sulle medesime opere.
La fondazione, di contro, aveva sostenuto che la realizzazione di libri, cataloghi, studi, filmati e opere audiovisive, nonché l’organizzazione di convegni e mostre aventi ad oggetto le opere dell’artista costituivano attività necessarie per perseguire gli scopi istituzionali dell’ente, che implicavano necessariamente lo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica delle opere donate, tra cui i diritti di pubblicazione (art. 12 l.d.a.) di riproduzione (art. 13 l.d.a.), di comunicazione (art.16 l.d.a.), di distribuzione (art. 17 l.d.a.). In altre parole, secondo la resistente, costituendo la fondazione e donando alla stessa le proprie opere, Maria Lai aveva implicitamente trasferito all’ente anche i diritti di sfruttamento economico sulle medesime, senza i quali non sarebbero state possibili tutte le attività elencate.
Il Tribunale di Cagliari, tuttavia, ritenendo comprovato che la sig.ra Pisu fosse titolare dei diritti patrimoniali d’autore sulle opere contestate in forza di testamento, ha ricordato che il disposto dell’art. 109 LDA prevede che “la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione”. Pertanto, il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore non può desumersi dall’interpretazione sistematica di un negozio di cessione che non ha espressamente disciplinato anche il trasferimento di tali diritti. Diversamente ragionando, infatti, si legittimerebbe un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice dell’art. 109, che farebbe discendere il trasferimento da un accertamento in concreto di una volontà negoziale rimasta formalmente inespressa. In effetti, nel caso di specie l’artista non aveva mai esplicitato nulla riguardo ai diritti di autore sulle opere donate, né in sede di atto costitutivo della fondazione, né in sede di statuto, né peraltro poteva ritenersi sussistente alcuna contraddizione tra l’aver istituito l’ente con compiti di diffusione e valorizzazione delle opere dell’artista, contestualmente donate, e l’aver riservato a sé (e ai propri eredi) i diritti di esclusiva sulle opere stesse.
Il Tribunale ha così chiarito che la donazione di opere d’arte non implica il trasferimento dei diritti d’autore sulle stesse. Nel concreto, tuttavia, il giudice ha ritenuto sussistente una violazione dei diritti d’autore solo per tre dei volumi contestati, per cui la Fondazione era stata la vera promotrice della pubblicazione, inibendone l’ulteriore commercializzazione, distribuzione o diffusione, mentre negli altri casi ha ritenuto non vi fosse alcuna prova di coinvolgimento nella pubblicazione o riproduzione dei volumi.