Pratiche commerciali scorrette nei servizi cloud: AGCM accetta gli impegni di Dropbox
Con il provvedimento n. 29649 del 26 aprile 2021 l’AGCM ha accolto gli impegni presentati dalla nota società di servizi Dropbox International Unlimited Company (“Dropbox”), in relazione al procedimento istruttorio (PS 11149) avviato nell’agosto 2020 per presunte pratiche commerciali scorrette in danno degli utenti del servizio cloud, di cui avevamo parlato qui nel nostro blog.
Il procedimento in questione aveva ad oggetto tre diverse condotte poste in essere da Dropbox nei confronti dei propri clienti, attraverso il sito internet www.dropbox.com, a partire da settembre 2017. In particolare, tali condotte riguardavano alcune clausole del contratto per il servizio cloud, in relazione al diritto di recesso e di ripensamento, ai meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie cui è soggetta Dropbox in qualità di professionista e al trattamento dei dati personali degli utenti di tale servizio cloud.
a) Diritto di recesso e di ripensamento
L’AGCM aveva rilevato l’assenza nei Termini di Servizio di Dropbox di informazioni chiare sulle modalità di esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. I Termini di Servizio, infatti, si limitavano a stabilire che nessun rimborso fosse previsto nel caso di attivazione di un account a pagamento, salvo che per i cittadini UE, per i quali era previsto il rimborso nel caso di recesso entro 14 giorni dall’attivazione dell’account. Oltre a ciò, tuttavia, i Termini di Servizio non fornivano altre indicazioni né menzionavano le modalità per esercitare tale diritto. Ulteriori dettagli sull’esercizio di tale diritto venivano forniti attraverso una community, tuttavia non accessibile dalla home page del sito internet.
b) Meccanismi extragiudiziali di ricorso e reclamo cui è soggetto il professionista
Anche in tal caso, i Termini di Servizio non contenevano indicazioni precise sulle condizioni e modalità di accesso ai meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie cui risulti soggetto Dropbox nella sua qualità di professionista. Questi, infatti, si riferivano solamente a una generica possibilità di risolvere le controversie in maniera informale, mediante invio di una richiesta ad un apposito indirizzo e-mail.
c) L’informativa sull’uso dei dati personali degli utenti
Riguardo a questa ipotesi, l’AGCM aveva accertato la carenza di un’informativa – da sottoporre all’utente al momento dell’apertura dell’account – sulle attività di raccolta dei dati personali degli utenti e sulle relative finalità del trattamento. Nella pagina di registrazione, l’utente poteva solamente accettare i termini contrattuali di Dropbox e fornire il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni di e-marketing di servizi Dropbox.
L’AGCM aveva perciò ritenuto che le carenze informative di cui sopra fossero contrarie agli artt. 20, 21, 22 del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette, agli artt. 49, comma 1, lettere h) e q), 54, comma 1, e 66 quater, comma 3, in tema di informazioni da fornire ai consumatori, nei contratti a distanza, sul diritto di recesso e sui meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie con il professionista.
Il 20 novembre Dropbox aveva pertanto presentato una dichiarazione di impegni, volta a rimuovere i profili di illegittimità delle condotte oggetto di contestazione.
In particolare, tali impegni prevedevano:
La modifica ai Termini di Servizio, nella sezione Account a pagamento, al fine di chiarire le modalità di esercizio del diritto di recesso e del diritto di ripensamento, specificando, tra l’altro, che l’importo versato dal consumatore sarebbe stato restituito in caso di cancellazione entro quattordici giorni ed evidenziando il link per accedere al modulo online per l’esercizio di tale diritto;
L’inserimento nei Termini di Servizio, nella sezione Risoluzione di controversie, del riferimento alla possibilità di accedere a un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e del link per accedere alla Piattaforma ODR promossa dalla Commissione Europea;
L’inserimento di una specifica dicitura (scopri come utilizziamo e proteggiamo i tuoi dati nelle nostre Norme sulla Privacy) e di un link alla privacy policy di Dropbox nella casella di spunta per l’accettazione dei Termini di Servizio.
Riguardo agli impegni di cui sopra, l’AGCM si è pronunciata in senso favorevole, ritenendoli “idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle condotte contestate nella comunicazione di avvio del procedimento”.
Secondo l’AGCM, infatti, Dropbox avrebbe eliminato le ambiguità in merito alla facoltà del consumatore di esercitare il diritto di recesso e di ripensamento, rendendo agevole la modalità per accedere al modulo per recedere e richiedere la restituzione degli importi. In secondo luogo, Dropbox avrebbe correttamente inserito la possibilità di accedere ad un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, rendendolo noto in modo chiaro nei Termini di Servizio. Infine, Dropbox avrebbe sanato la carenza informativa sull’utilizzo dei dati degli utenti garantendo a questi ultimi la possibilità di essere informati adeguatamente, prima di aderire al servizio, sulle modalità di trattamento dei dati personali e sulle relative finalità.
Alla luce di tali considerazioni, l’AGCM ha deliberato di rendere obbligatori gli impegni di cui sopra, chiudendo il procedimento senza l’accertamento dell’infrazione e la conseguente irrogazione di una sanzione.